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Stando a una recente sentenza della Corte di Cassazione, i componenti del Collegio sindacale sono responsabili - in concorso con gli amministratori - del reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., quando abbiano omesso di vigilare sul generale andamento della società e di controllare la regolare tenuta della contabilità, così non impedendo il fallimento. Ignorare l’evidente natura distrattiva, dissipatoria, o, comunque, fonte di pericolo per la società, delle condotte poste in essere dagli amministratori configura il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
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