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La Corte di cassazione ha precisato che l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria.
(prezzi IVA esclusa)