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La notifica è correttamente eseguita ove l’atto tributario sia stato preso in consegna dall’ex coniuge del destinatario presso l’abitazione di quest’ultimo. Lo si ricava dalla sentenza 13 aprile 2016, n. 7211, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che applica la presunzione di ricezione che opera quando l’atto sia consegnato a “persona di famiglia” (parente o affine), anche non convivente, rinvenuta nel luogo di abitazione del destinatario.
(prezzi IVA esclusa)