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La cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r per mezzo di un’agenzia privata di recapito è nulla per inesistenza della notifica stessa. È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 199/03/15, depositata il 28 aprile.
Non ci sono più dubbi sulla legittimità della notifica diretta per posta, da parte dell’esattore, delle cartelle di pagamento; tuttavia, ai fini del buon esito della procedura di notificazione, il concessionario deve rivolgersi a Poste Italiane Spa mentre, se il contribuente nega di aver ricevuto l’atto, spetta al mittente, quindi al concessionario, dimostrare che il plico raccomandato conteneva effettivamente la cartella.
(prezzi IVA esclusa)