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In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, l’Agente della riscossione deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia dell’atto, unitamente alla relata, quando la notifica sia avvenuta per il tramite dell’ufficiale giudiziario o di un messo, mentre nel caso di notifica a mezzo posta, l’Agente è tenuto a produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo. È il chiarimento contenuto in una recente sentenza della Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
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