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Il contribuente che impugni una cartella di pagamento per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'Ente impositore o dell’Agente della riscossione. Quest’ultimo, per tenersi indenne dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio, è tenuto a chiamare in causa, ai sensi dell’art. 39 D.lgs. n.112/1999, l’Ente titolare del credito, poiché non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario e il Giudice adito non è, quindi, tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio.
(prezzi IVA esclusa)