Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3533, la Corte di Cassazione ha sostenuto che, ai sensi del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella è prevista, a pena di nullità, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. In base al tenore letterale della norma è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
(prezzi IVA esclusa)