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Se il contribuente lamenta che la cartella di pagamento non è stata preceduta dalla regolare notificazione dell’atto impositivo, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella che l’atto presupposto non notificatigli. Pena, la definitività del provvedimento impositivo. A questa conclusione giunge la Sezione Tributaria della Cassazione, nell’ordinanza 4 maggio 2012 n. 6721, così ponendosi in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui il contribuente può liberamente scegliere se limitarsi ad impugnare l’atto consequenziale, per il solo motivo della mancanza dell’atto presupposto validamente notificato, o impugnare anche l’atto presupposto, per sollevare contro di esso tutti i motivi che sarebbero stati deducibili in sede di impugnazione autonoma, se la notificazione dell’atto di accertamento si fosse perfezionata.
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