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La Corte di cassazione ha affermato che la regola posta dall'art. 12, comma 9, del D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.
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