13 novembre 2025

Compensi nei giudizi tributari, il CNDCEC richiama i parametri dei commercialisti

Nel Pronto Ordini 95 del 13 novembre 2025 il Consiglio ribadisce l’uso del D.M. 140/2012.

Autore: Martina Giampà

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Pronto Ordini n. 95/2025, risponde a un quesito dell’Ordine di Bari sulla liquidazione del compenso per l’assistenza e la rappresentanza giudiziaria in un procedimento tributario. Il caso riguardava un iscritto che aveva chiesto il parere di congruità della parcella calcolata non secondo i parametri dei commercialisti, ma sulla base del D.M. 147/2022 relativo alla professione forense, richiamando l’ordinanza n. 9266/2023 della Corte di cassazione. 

La domanda chiave posta all’Ordine era se tale istanza potesse essere accolta oppure dovesse essere rigettata, in quanto non parametrata al D.M. 140/2012, il decreto che disciplina proprio i compensi dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il CNDCEC, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, fornisce una risposta netta: nei giudizi tributari i compensi dei commercialisti vanno liquidati sulla base dei parametri della categoria, non su quelli degli avvocati. 

Il quadro normativo, prevale il D.M. 140/2012 sui parametri forensi

Per la determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quando un organo giurisdizionale deve procedere alla liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, il riferimento è il D.M. 140/2012, in particolare il Capo III e la Tabella C allegata. L’articolo 17 individua i parametri generali (valore e natura della pratica, complessità, urgenza, risultato, tempo impiegato, pregio dell’opera), mentre l’articolo 28, comma 2, detta la regola specifica per gli incarichi in ambito tributario. 

L’attività di rappresentanza, assistenza e difesa giurisdizionale dinanzi all’autorità giudiziaria tributaria è espressamente prevista tra le tipologie di attività svolte dal commercialista (art. 15, lett. l, D.M. 140/2012). Per tali incarichi, il valore della pratica è determinato in funzione dell’importo complessivo di imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi oggetto dell’atto impugnato, o dei quali è richiesto il rimborso, “per ogni grado di giudizio”. Di regola, il compenso è liquidato secondo il riquadro 10.2 della Tabella C. 

Ne deriva che, in ambito tributario, non vi è un “vuoto normativo” che consenta di ricorrere ai parametri forensi: la disciplina di riferimento è già compiutamente dettata dal decreto sui compensi dei commercialisti. 

Compenso tra l’1% e il 5%, il richiamo al riquadro 10.2

Il Pronto Ordini richiama espressamente il contenuto del riquadro 10.2 della Tabella C del D.M. 140/2012, secondo cui il compenso “sull’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti” può essere determinato in una forbice tra l’1% e il 5%. Si tratta quindi di un criterio percentuale ancorato al valore economico della lite, modulabile dal giudice o dall’Ordine in sede di parere di congruità in base ai parametri generali dell’art. 17 (valore, difficoltà, urgenza, risultati, tempo, pregio). 

Il CNDCEC sottolinea inoltre che anche l’art. 15, comma 2-quinquies, del D.lgs. 546/1992 – e, per il futuro, l’art. 59, comma 6 del D.lgs. 175/2024, di contenuto analogo – richiama la necessità di liquidare i compensi “sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”. Questo rinvio rafforza l’idea che, in presenza di parametri specifici per i commercialisti, non sia corretto applicare quelli forensi, nemmeno quando il professionista è abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. 

Da qui la critica, contenuta nel Pronto Ordini, alla lettura offerta dall’ordinanza di Cassazione n. 9266/2023, che aveva ritenuto applicabili le tariffe degli avvocati per il dottore commercialista abilitato al patrocinio. Secondo il Consiglio nazionale, tale orientamento non compie una corretta esegesi delle norme vigenti, proprio perché trascura l’esistenza di parametri specifici per l’attività di assistenza tecnica tributaria svolta dai commercialisti. 

Ordini e iscritti, cosa cambia nelle richieste di parere di congruità

Sul piano operativo, il CNDCEC ricorda che l’organo giurisdizionale – e, per analogia, gli Ordini in sede di parere di congruità – è tenuto ad applicare le disposizioni del D.M. 140/2012 ogni volta che esse dettano una disciplina espressa. Solo nei casi non regolati dal decreto si può ricorrere a un’applicazione analogica di altre disposizioni. Nel caso dell’assistenza giudiziaria tributaria, tale situazione non si verifica: il perimetro dei parametri è chiaro, e la forbice dell’1–5% sul valore della pratica è definita puntualmente. 

Ne consegue che una parcella calcolata integralmente sulla base dei parametri forensi, senza il riferimento al D.M. 140/2012, può legittimamente essere oggetto di rilievo critico da parte dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine, “in base alla propria autonomia, anche regolamentare”, potrà rigettare l’istanza di parere di congruità motivando il mancato utilizzo dei parametri dei commercialisti, oppure chiedere chiarimenti e integrazioni all’istante per riallineare la parcella alla disciplina di categoria. 

Il Pronto Ordini 95/2025 assume quindi un ruolo importante di indirizzo: da un lato, riafferma l’identità e la specificità professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’ambito del contenzioso tributario; dall’altro, offre agli Ordini territoriali uno strumento chiaro per gestire in modo coerente le richieste di parere di congruità, evitando incertezze applicative e possibili conflitti interpretativi tra parametri forensi e parametri di categoria.

 

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