12 novembre 2025

Commercialisti, no al cumulo tra parametri di consulenza e revisione contabile: come si calcola il compenso

Pronto Ordini 102/2025: alla Consulenza tecnica di parte si applica solo l’art. 21 DM 140/2012; l’art. 22 è per la revisione, niente cumulo di parametri.

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’Ordine di Milano ha chiesto se, per determinare il compenso del consulente tecnico di parte impegnato nella ricostruzione di movimenti bancari, fosse possibile applicare, oltre ai parametri dell’articolo 21 del DM 140/2012, anche quelli dell’articolo 22. 

Con il Pronto Ordini 102/2025 dell’11 novembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiarito che le due discipline sono autonome: al consulente tecnico di parte si applica l’articolo 21 (riquadro 3 della Tabella C), mentre l’articolo 22 riguarda la revisione contabile. Niente duplicazioni, anche per il carattere onnicomprensivo del compenso previsto dall’articolo 1, comma 3, del DM 140/2012. 

Liquidazione del compenso del consulente tecnico di parte

Per la liquidazione del compenso del consulente tecnico di parte – perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di beni, aziende e partecipazioni – il valore della pratica è determinato in funzione della perizia/valutazione e il compenso è liquidato, di regola, secondo il riquadro 3 della Tabella C per dottori commercialisti ed esperti contabili. Restano applicabili i parametri generali dell’articolo 17 (valore e natura, difficoltà, urgenza, risultati, tempo e pregio). 

Il parere ribadisce che, in assenza di accordo scritto e con liquidazione giudiziale, l’organo giurisdizionale deve attenersi al Capo III del D.M. 140/2012 e alla Tabella C; ciò vale anche quando l’oggetto della consulenza tecnica di parte consiste nella ricostruzione di movimenti bancari, rientrando comunque nell’alveo delle attività tipizzate dall’art. 21.

Niente doppio parametro 

L’art. 22 disciplina attività di revisione contabile (revisioni amministrative e contabili, ispezioni, riordino di contabilità per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci o della rendicontazione di risorse pubbliche), diverse dalla consulenza tecnica di parte. La separazione dei criteri di liquidazione esclude la possibilità di sommare i parametri dei due articoli per una stessa attività. 

Di conseguenza, non è legittimo riconoscere un “doppio parametro” per la medesima prestazione: il compenso è onnicomprensivo e ricomprende anche le attività accessorie. In pratica, il professionista deve qualificare con precisione l’incarico, motivare i driver dell’art. 17 nella nota spese e, se necessario, documentare l’impegno e la complessità per sostenere la liquidazione secondo il solo articolo pertinente. 

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