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Non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive il commercialista che si avvale della struttura della società di servizi di cui è collaboratore. È quanto emerge dalla sentenza n. 12227/17 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Questa pronuncia sembra confermare l’orientamento secondo cui l’esercizio di un'attività professionale nell’ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio oppure dipendente non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (Cass. n. 17566/16; conf. Cass. n. 15746/10). Si è anche sostenuto che non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. n. 6673/17 e n. 21150/14).
(prezzi IVA esclusa)