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In tema di Iva, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale, oltre ad esporlo all’accertamento induttivo, esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo successivo, pertanto residuandogli, a tale riguardo solamente la possibilità di chiedere il rimborso nei
termini di legge. Lo chiarisce la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (Tributaria) con la sentenza 10 dicembre 2013 n. 25578.
(prezzi IVA esclusa)