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Con la conciliazione giudiziale viene meno il presupposto per l'adozione di una misura cautelare nei confronti del contribuente, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/97. Il perfezionamento della conciliazione giudiziale ha effetto novativo del titolo d’imposizione, poiché il verbale di conciliazione si sostituisce al pvc e all’avviso di accertamento che lo richiama, con conseguente venir meno dell’atto tipico legittimante, ex art. 22 D.Lgs. n. 472/97, le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo. È quanto ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione.
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