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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8274 del 15 aprile 2011, ha sancito il principio per cui, in tema di condominio, la notificazione di un atto ad un condomino incaricato a ricevere la posta non è un requisito sufficiente per la validità della notificazione. Essendo necessario che all’interno dello stabile condominiale si trovino i locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria o altri luoghi idonei a configurare un ufficio dell’amministratore. Corte di Cassazione, III Sez. Civ., Sentenza n. 8274 del 15 aprile 2011
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