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Con l’Ordinanza n.10395 del 30 aprile 2018, il massimo organo di legittimità ha affermato il seguente principio:
“La “contabilità in nero” seppur rinvenuta presso terzi e costituita da appunti ed informazioni dell’imprenditore, integra un valido elemento indiziario, incombendo dunque sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva”.
(prezzi IVA esclusa)