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In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.d, del D.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, e i costi possono essere riconosciuti solo se di essi il contribuente fornisce la prova. Così si esprime la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.394 del 10 gennaio 2022.
(prezzi IVA esclusa)