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I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza numero 133/11/2011, del 21 ottobre 2011, hanno chiarito che anche laddove sia provata “la denuncia presentata dalla società ed il rinvio a giudizio del professionista autore della condotta criminosa contestata […] tali fatti non sono però sufficienti ad eliminare la responsabilità della ricorrente”, non essendo possibile invocare l’esimente di cui all’articolo 6, comma 3, del Dlgs 472/1997, in base al quale “[…] il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’A.G. ed addebitabile
esclusivamente a terzi”.
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