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In tema di iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione, deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 che non contiene indicazioni idonee a consentire al suo destinatario l’agevole identificazione della causale delle somme pretese. È del tutto irrilevante la conoscenza da parte del contribuente del suo debito con l’Erario. Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T, con la sentenza 15188/13, depositata il 18 giugno.
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