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Il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi ed è soggetto unicamente all'applicazione degli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l'istituto dell'accertamento per adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione delle sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano. Tuttavia, il perimetro dell’accertamento con adesione, sia pure delineato e configurato per gli avvisi di accertamento o di rettifica, oltre che sulle sanzioni strettamente collegate al tributo, ex art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, può ricomprendere nel suo alveo, proprio per la natura negoziale della sua struttura, anche gli atti di contestazione di sanzioni separati dall’avviso di accertamento. È questo sostanzialmente il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2233 del 25 gennaio 2022.
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