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Laddove l’avviso di accertamento non sia stato sottoscritto dal titolare dell’Ufficio, spetta all’Agenzia delle Entrate, in caso di specifica contestazione del contribuente nel ricorso di primo grado, dimostrare la presenza di una valida delega di firma e il corretto esercizio del potere sostitutivo, non essendo a tal fine sufficiente la menzione nel corpo dell’atto impositivo, dovendo il documento essere materialmente prodotto in giudizio.
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