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La Corte di Giustizia Europea ha affermato che un soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove una tale prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle, o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, senza che sia necessario prendere in considerazione, ai fini del diritto alla detrazione, la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’Amministrazione finanziaria, o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato del soggetto passivo.
(prezzi IVA esclusa)