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Nel caso operazioni soggettivamente inesistenti, l’azienda può detrarre l’IVA se la “cartiera” aveva uffici, mezzi e personale. Una struttura siffatta impedisce alla contribuente di riconoscere il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere da altri soggetti. A questa interessante conclusione è giunta la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza numero 18009, pubblicata lo scorso 19 ottobre. Insomma, una “cartiera” che abbia una struttura organizzata può benissimo trarre in inganno l'acquirente, che può così invocare la propria buona fede, in ordine alla fittizietà dell’impresa che ha emesso i documenti fiscali soggettivamente inesistenti. La controversia esaminata dalla Corte ha avuto a oggetto un avviso di rettifica IVA.
(prezzi IVA esclusa)