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A norma del D.P.R. n. 633 del 1972 – art. 3 - costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni effettuate dietro corrispettivo in dipendenza di una serie di contratti dell'imprenditore o quelle, a titolo oneroso, effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, e se effettuate verso corrispettivo, i prestiti di danaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Pertanto, ai fini della contestazione del reato di dichiarazione infedele è necessario qualificare le operazioni di finanziamento. È questo quello che emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione – sez. pen. n. 9158 dell’8 marzo 2021.
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