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La dichiarazione IVA è emendabile in caso di errori materiali o formali, non anche quando il contribuente abbia esercitato una facoltà come, ad esempio, la scelta tra il regime di esigibilità immediata dell’imposta e quello di esigibilità differita. Infatti, rimane estranea all’area della emendabilità la fattispecie in cui il contribuente, con la dichiarazione, esercita una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria.
È quanto emerge dalla sentenza 5 settembre 2014 n. 18757 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
(prezzi IVA esclusa)