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Nel processo tributario, fermo restando, il divieto di ammissione della prova testimoniale (art. 7 c. 4 D.lgs. n. 546/92), il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del Giudice, non sono idonei a costituire da soli il fondamento della decisione, va riconosciuto non solo all’Amministrazione Finanziaria ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo (art. 111 della Cost.), per garantire l’effettivo principio “della parità delle armi processuali” nonché l’effettività del diritto di difesa.
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