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Dà luogo all'abuso del diritto l'operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione. Si ha, invece, simulazione assoluta del contratto, ai sensi dell'art. 1414 c.c., quando le parti danno vita ad un regolamento solo apparente perché gli interessi che figurano dedotti nel negozio sono inesistenti. L'abuso del diritto può quindi ricorrere se le parti hanno voluto concludere l'operazione economica - effettiva e reale - senz'altra ragione che quella di giovarsi di un risparmio d'imposta, avendosi invece simulazione assoluta se le parti hanno confezionato “un vuoto simulacro negoziale”, senza volere concludere alcun contratto ed avendo di mira esclusivamente un vantaggio fiscale. La pretesa fiscale non può fondarsi contemporaneamente su entrambe le categorie, tra loro giuridicamente antinomiche.
(prezzi IVA esclusa)