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Lo smarrimento o la distruzione delle scritture contabili, non fermano la contestazione di un’ eventuale evasione fiscale che può fondarsi anche sulle stesse verifiche fatte dall’ Ufficio delle Entrate, usate in sede civile dal giudice tributario. Questo è quanto ha sancito la Cassazione nella sentenza n. 34871 del 27 settembre 2010 (allegata alla presente Fiscal), con la quale a seguito di ricorso proposto da una società accertata, e i cui manager erano stati condannati (con denuncia penale) per evasione fiscale, ha ritenuto tra l’altro, inattendibili le giustificazioni fornite in ordine all’ assoluta impossibilità di reperire la documentazione contabile.
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