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Dalla lettura di una recente ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di cassazione emerge che il contribuente, a fronte di una istanza di rimborso presentata tempestivamente, ha dieci anni di tempo per impugnare il silenzio-rifiuto eventualmente opposto dal Fisco, operando in tal caso il termine prescrizionale ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ.
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