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L’operazione, avvenuta tra genitore e figlio, di donazione di un terreno edificabile seguita, a stretto giro, dalla permuta dello stesso con appartamenti da edificare, non può considerarsi, di per sé, elusiva. Ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva dell'interposizione prevista dall'articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, l’Amministrazione deve dimostrare il versamento di acconti al donante e la sua partecipazione alle trattative per la permuta. Sull’Ufficio grava l'onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza maturata dal donante. È quanto ha recentemente stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)