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Il presupposto della tassazione di un bene oggetto di donazione è dato dall’effettivo trasferimento della titolarità del bene stesso, non avendo alcuna rilevanza a riguardo l’osservanza della forma scritta ad substantiam richiesta dall’ordinamento civile. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza numero 634 del 18 gennaio 2012.
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