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In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il contenuto della prova circa l'elemento soggettivo del contribuente non deve fare riferimento alla necessità, per l'Agenzia delle Entrate, di dimostrare l'esistenza di un accordo fraudolento. Il criterio cui fare riferimento è la mera conoscibilità della frode, secondo l'ordinaria diligenza, determinata in ragione della qualità professionale ricoperta.
(prezzi IVA esclusa)