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Il coniuge che ha avuto l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio è tenuto al versamento dell’I.M.U. se la sua residenza anagrafica, nell’anno oggetto di imposta, risulta in un’unità immobiliare diversa e sita in altro Comune.
(prezzi IVA esclusa)