5 maggio 2021

Fatture false e frode fiscale

Fiscal Sentenze n. 82 - 2021

In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata. Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria con riguardo alle dichiarazioni ricevute durante l'inchiesta amministrativa effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria. Nell’ambito della condotta di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti, la falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale.
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