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Il reato di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 74 del 2000, in ragione della spiccata pericolosità sociale della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione, da parte di terzi, di elementi passivi fittizi, si consuma al momento dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti. Perciò, chi emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, compreso il “prestanome” (che con la propria condotta omissiva rende attuabile o comunque agevola il proposito illecito altrui), può essere punito anche qualora venga a mancare l’utilizzazione dei documenti da parte dei beneficiari.
(prezzi IVA esclusa)