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In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte di Cassazione ha precisato che, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, il Giudice deve valutare, ai sensi della lettera c) del nuovo comma 3-ter dell'articolo 13 del D.lgs. n. 74 del 2000, in termini di prevalenza «l'entità del debito tributario residuo», sicché, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito tributario, il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato deve essere ritenuto - per espressa previsione legislativa - quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto.
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