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In tema di benefici fiscali cd. “prima casa”, la circostanza del mancato trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l'immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, a causa del mancato rilascio da parte del conduttore, ove non caratterizzata dai requisiti della non imputabilità all’acquirente e dell’imprevedibilità, non integra la causa di forza maggiore, idonea impedire la decadenza. È quanto emerge da una recente pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)