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Un' interpretazione dell'art. 20 del Dpr 131/86 basata sulla nozione di causa reale non è più ammessa, in quanto consentirebbe all'Amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale. Eventuali condotte di sottrazione all'imposizione di effettiva ricchezza imponibile possono comunque rilevare sotto il profilo dell'abuso del diritto.
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