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Ai fini dell’ottenimento di una riduzione IMU (TASI nel contesto della Sentenza in esame) serve un degrado effettivo e constatato da perizia: se l’immobile è accatastato (o formalmente iscrivibile) l’imposta è dovuta per intero anche senza certificato di abitabilità. In tale solco si inserisce la controversia sorta in merito ad un accertamento Tasi notificato da Roma Capitale ad una S.r.l. sulla quale la corte di Cassazione ha sentenziato come segue…
Roma Capitale ha emesso l’avviso TASI 2014 n. 174 per € 34.993,64 nei confronti di L. S.r.l., contestando un versamento parziale su alcune unità immobiliari. La società ha sostenuto che quegli immobili, colpiti da sequestro, acquisizione e ordini di demolizione disposti dallo stesso ente, fossero sottratti alla sua disponibilità e avessero perso utilizzabilità e valore, con riflessi sulla base imponibile. La CTP di Roma ha respinto il ricorso compensando le spese; la CTR Lazio, con sentenza n. 3680/2021, ha confermato l’accertamento e condannato la società alle spese. Nel frattempo L. S.r.l. è fallita e la curatela ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi, insistendo in particolare sull’assimilazione dei cespiti a fabbricati in corso d’opera, con conseguente base imponibile limitata alla sola area di sedime. La Suprema Corte è quindi chiamata a valutare, da un lato, la reale disponibilità dei beni sottoposti a sequestro o demolizione e, dall’altro, gli effetti di tali provvedimenti sulla determinazione della base imponibile TASI, inclusa l’eventuale riconduzione dei beni alla categoria dei fabbricati in corso d’opera.
La Cassazione ha ribadito che ai fini tributari rileva il fabbricato iscritto o iscrivibile al Catasto: «l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio urbano costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta», sicché ordini di demolizione e difformità urbanistiche non elidono il presupposto né assimilano il cespite a fabbricato in corso d’opera. L’inagibilità incide solo se «accertata secondo i presupposti del d.P.R. 380/2001» e, in ogni caso, «il rilascio del certificato di abitabilità non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta».
Perché ordini di demolizione, difformità edilizie o mancanza di agibilità non abbattono l’imposta?
Ai fini IMU (TASI nel caso di specie) rileva il “fabbricato” iscritto o iscrivibile in Catasto: ciò integra il presupposto impositivo. Provvedimenti edilizi come ordini di demolizione, difformità o l’assenza di agibilità non trasformano l’immobile in “corso d’opera” né azzerano l’imposta. La riduzione opera solo per inagibilità effettiva accertata secondo il d.P.R. 380/2001.
Quando un immobile è “in corso d’opera” ai fini della base imponibile?
È “in corso d’opera” se non ultimato e non utilizzabile; in tal caso si tassa come area fabbricabile, se invece il bene è ultimato o utilizzabile di fatto (anche senza agibilità), ed è iscritto/iscrivibile al Catasto, si applica la rendita: ordini di demolizione o difformità edilizie non lo fanno retrocedere a “corso d’opera”.
Quando spetta la riduzione del 50% per inabitabilità?
Solo con degrado oggettivo accertato secondo il d.P.R. 380/2001, (con perizia UTC e impossibilità funzionale evidente) Mera mancanza di agibilità o difformità edilizie non bastano.
Immaginiamo che una società possieda un appartamento con rendita catastale pari a 850 euro. Nel 2014 il Comune emette un ordine di demolizione per abusi edilizi; tuttavia l’immobile risulta esistente e regolarmente iscritto al Catasto, senza una perizia dell’Ufficio tecnico comunale che ne attesti l’inagibilità. In tale scenario, come ribadito dalla Cassazione, l’IMU resta dovuta per intero sulla base della rendita catastale: né l’ordine di demolizione né la mancanza di agibilità incidono sulla base imponibile, poiché rileva unicamente il presupposto impositivo. Se, a partire da ottobre, l’edificio fosse effettivamente demolito, cesserebbe la tassazione come fabbricato e, per l’ultimo trimestre, la base imponibile sarebbe rappresentata dal valore dell’area di sedime.
(prezzi IVA esclusa)