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In tema di accertamento delle imposte dei redditi, l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall’articolo 21 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, integra quelle gravi irregolarità che, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, legittimano l’Amministrazione Finanziaria a ricorrere all’accertamento induttivo del reddito imponibile. È la massima tratta dall’ordinanza 14 marzo 2013, n. 6527, con cui la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, emesso ai fini IVA e IRAP per il 1999, a carico di uno studio associato di ragionieri. A giudizio degli Ermellini, l’accertamento induttivo è legittimo anche quando le fatture non contengono dettagli specifici sui compensi professionali.
(prezzi IVA esclusa)