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L’Agenzia delle Entrate può eccepire per la prima volta nel giudizio d’appello l’inutilizzabilità dei documenti non prodotti dal contribuente in sede amministrativa. La sanzione prevista dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/73 è conseguenza automatica dell’inottemperanza agli inviti degli uffici, quindi può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado di giudizio, mentre la deroga all’inutilizzabilità, prevista dal comma 5 dell’art. 32, deve essere fatta valere dal contribuente entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado.
È quanto emerge dalla sentenza 23 marzo 2016, n. 5734, della Sezione Tributaria della Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)