5 marzo 2026

Stop all’automatismo sulla preclusione dei documenti tardivi: cosa cambia dopo l’ultima sentenza della Cassazione

Fiscal Sentenze n. 09 - 2026
Autore: Angela Taverna

La preclusione relativa alla produzione documentale tardiva ex art. 32 d.P.R. 600/1973, non scatta in via automatica. Il giudice di merito deve verificare in concreto la natura del documento tardivamente prodotto e verificare se il documento rientri tra quelli esclusivamente favorevoli al contribuente e non nella disponibilità del fisco. Deve dunque escluderne l’inutilizzabilità quando si tratti di elementi a contenuto misto o già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

 

Provvedimento: Ord. 3224 Sez. Trib. 13.02.2026. 

La vicenda trae origine da un invito dell’Amministrazione finanziaria ad una Società laziale di esibire documentazione relativa a una discordanza tra i dati dichiarati nel modello Unico e quelli risultanti dallo spesometro. La società non aveva ottemperato nei termini, ma aveva successivamente prodotto i documenti in sede di accertamento con adesione. La CTR aveva ritenuto tale documentazione inutilizzabile, affermando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente. La Cassazione, invece, ha chiarito che la preclusione probatoria non può operare automaticamente, ma richiede una verifica concreta sulla natura dei documenti e sulla loro eventuale già acquisizione da parte del Fisco.

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate rilevava una discordanza importante tra i dati indicati da T. S.r.l. all’interno del modello Unico e quelli comunicati dai clienti mediante il “modello di comunicazione polivalente”, c.d. spesometro, e per tale motivo notificava alla contribuente, in data 29 marzo 2018, un invito a comparire e a produrre documentazione ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. 600/1973 e 51 del d.P.R. 633/1972.

Dal momento che la società non ottemperava all’invito nei tempi previsti, l’Agenzia emetteva un avviso di accertamento su base induttiva con il quale procedeva a:

  • rideterminare il reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP;
  • rideterminare il volume d’affari ai fini IVA;
  • disconoscere la detrazione IVA per euro 176.518,00.

Tale avviso di accertamento, fondato su criteri induttivi ricavati degli studi di settore, in ragione della mancata produzione della documentazione richiesta in sede amministrativa.

Il 22 novembre 2018 la società presentava istanza di accertamento con adesione e procedeva a produrre la documentazione già richiesta in prima istanza dall’Ufficio. Va considerato, però, che il procedimento di adesione non si concludeva positivamente, e pertanto non portava a una definizione concordata della pretesa erariale. 

T. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con sentenza n. 8899/25/2020, accoglieva il ricorso. Il giudice di merito riteneva la documentazione prodotta in sede di adesione idonea a giustificare una revisione dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione.

L’Ade proponeva gravame e la CTR del Lazio, con sentenza n. 4241/2022, riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’impugnazione dell’Ufficio. Per il giudice d’appello, la società non aveva assolto all’onere probatorio gravante su di essa, sia sotto il profilo della non coerenza con gli studi di settore, sia con riferimento al diritto alla detrazione IVA.

La società proponeva domanda di revocazione, sostenendo che la sentenza d’appello fosse affetta da un errore di fatto per aver omesso di percepire la documentazione che la contribuente affermava di aver prodotto.

La CGT di secondo grado del Lazio, mediante la sentenza poi impugnata in Cassazione, n. 5449/2023, depositata il 3 ottobre 2023, accoglieva la revocazione, sostenendo che la sentenza d’appello fosse effettivamente affetta da un errore di fatto ma perseverava nel ribadire la legittimità dell’avviso di accertamento. La documentazione prodotta era stata ritenuta inutilizzabile in quanto tardivamente esibita.

La società proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. All’interno del giudizio in questione, il consigliere delegato formulava una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo i motivi infondati e il quarto inammissibile. La Società, però, non aderiva alla proposta e, mediante istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., chiedeva che il ricorso fosse deciso dal Collegio, insistendo sulla fondatezza delle proprie censure.

APPROFONDIMENTO disciplina art.380 bis c.p.c

Nel caso in cui non sia stata ancora fissata una data per la definizione del giudizio, il presidente di Sezione o un consigliere delegato può formulare una proposta sintetica di definizione del giudizio nell’ipotesi in cui ravvisi inammissibilità, improcedibilità o infondatezza manifesta del ricorso principale e di quello incidentale.  Questa proposta viene comunicata ai difensori delle parti. A decorrere da quel momento, la parte ricorrente ha 40 giorni per chiedere, tramite istanza sottoscritta dal difensore, che il ricorso venga comunque deciso.

Se la richiesta non viene presentata, il ricorso si considera rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391, comma 2.

Se invece la parte chiede la decisione, la Corte procede secondo l’art. 380-bis.1 e, se decide in modo conforme alla proposta applica anche le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4.

 

La Decisione della Corte

Gli Ermellini affermano che la produzione tardiva dei documenti non basta a renderli inutilizzabili. Il giudice non può arrestarsi unicamente al “ritardo”, ma deve svolgere una verifica concreta, accertando se i documenti siano favorevoli al contribuente, se i relativi dati siano già nella disponibilità dell’Amministrazione o comunque facilmente acquisibili e se la preclusione possa operare soltanto per gli elementi favorevoli nella disponibilità esclusiva del contribuente o comunque non conoscibili dal Fisco.

Inoltre, la Cassazione richiama un precedente orientamento secondo il quale il contribuente può evitare la preclusione se allega una causa del ritardo a lui non imputabile.

Dal momento che il giudice di merito non aveva svolto tale accertamento, limitandosi a rilevare la tardiva produzione documentale, la Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarato assorbito il quarto, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio per un nuovo esame.

Esempio 

Tizio, proprietario di un negozio di abbigliamento a Roma, riceve dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di esibizione di fatture, registri IVA e documenti contabili, perché dai dati dello spesometro e da quelli già acquisiti dal Fisco emergono anomalie. Non produce i documenti nel termine assegnato. In seguito, però, quando riceve l’accertamento, deposita le fatture e gli altri registri per contestare la pretesa fiscale, anche sotto il profilo della detrazione IVA. In un caso del genere, il giudice non può fermarsi automaticamente alla tardività della produzione: deve verificare se quei documenti siano solo favorevoli al contribuente oppure abbiano natura “mista”, e anche se contengano dati già nella disponibilità dell’Amministrazione. Solo dopo questa verifica concreta può stabilire se operi davvero la preclusione probatoria.  

Risponde l’esperto 

La produzione documentale tardiva determina sempre l’inutilizzabilità della prova nel processo tributario?

No. L’ordinanza n. 3224/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che la preclusione prevista dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 non può e non deve operare in via automatica per il solo fatto dell’esibizione tardiva. Il giudice di merito è tenuto a svolgere una verifica concreta sulla natura dei documenti e sull’incidenza effettiva in relazione alla pretesa fiscale. In particolare occorre accertare se si tratti di elementi solo favorevoli al contribuente o documenti dal contenuto misto, e se gli stessi fossero già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria o comunque acquisibili agevolmente. Solo in presenza di documenti esclusivamente favorevoli al contribuente e non già conosciuti dal Fisco che può trovare applicazione l’inutilizzabilità. 

Quale principio ribadisce la Cassazione in ordine al ruolo del giudice di merito?

La Cassazione ribadisce che il giudice tributario non può limitarsi a sottolineare la tardività della produzione documentale, ma deve motivare specificamente quelle che sono le condizioni che rendono applicabile la preclusione. Nel caso esaminato, la Corte ha censurato la decisione di merito proprio perché fondata su una valutazione solo formale, priva di un accertamento effettivo sulla la natura dei documenti e sull’eventuale già acquisita conoscenza degli stessi da parte dell’Ufficio. Ne deriva che la preclusione probatoria conserva funzione sanzionatoria e collaborativa, ma non può tradursi in un modus operandi che potremmo definire “automatico” che rimane comunque incompatibile con una valutazione sostanziale del materiale istruttorio.

 

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