22 gennaio 2026

Apprendistato, reperibilità e sgravi contributivi: cosa ha deciso la Cassazione in tre sentenze di fine 2025

GiusLavoro n. 01 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

L’esegesi giurisprudenziale di fine anno si è arricchita di tre arresti di legittimità che ridefiniscono i confini della prova e dell'autonomia negoziale nel rapporto di lavoro e nelle relazioni previdenziali. Le Ordinanze n. 33105, 32323 e 31307, pur vertendo su istituti differenti quali rispettivamente la reperibilità, gli sgravi contributivi e l'apprendistato, rivelano un’univoca direttrice ermeneutica: il principio di effettività. In tutti e tre i casi, gli Ermellini hanno privilegiato la sostanza del rapporto e la realtà materiale della prestazione rispetto al rigore dei formalismi contrattuali o delle preclusioni processuali. Con l’ Ordinanza Cass. n. 31307/2025, si affronta il tema del cumulo dei periodi di apprendistato, valorizzando l’ingresso di prove documentali indispensabili nel giudizio di gravame per l’accertamento della conversione del rapporto; parallelamente, l’ Ordinanza Cass. n. 33105/2025 scardina il formalismo contrattuale in tema di reperibilità, legittimando il riconoscimento dell’indennità di disponibilità a favore di un dipendente sulla scorta di elementi sintomatici e presuntivi come il suo ruolo di focal point  e la dotazione di device aziendali; infine, l’ Ordinanza Cass. n. 32323/2025 interviene sulla vexata quaestio degli sgravi contributivi, ponendo in capo all'Ente impositore un onere probatorio stringente circa l'insussistenza di una reale discontinuità aziendale. La rassegna che segue analizza tali pronunce, offrendo ai professionisti una chiave di lettura unitaria sul delicato equilibrio tra realtà fattuale e riscontri documentali nel diritto vivente.

 

Ordinanza Cass. 11 dicembre 2025, n. 32323

Il sindacato di legittimità, espresso dall' Ordinanza della Corte di Cassazione 11 dicembre 2025, n. 32323, interviene nel perimetrare l'onere probatorio gravante sull'Ente previdenziale in materia di disconoscimento dei benefici contributivi legati ad operazioni di riassetto societario. Il principio cardine ribadito dagli Ermellini attiene al superamento della mera presunzione di continuità aziendale quale automatismo ostativo alla fruizione degli sgravi, imponendo una rigorosa verifica dell'effettiva discontinuità tra le realtà imprenditoriali coinvolte.

In particolare, la Corte chiarisce che il sospetto di una manovra elusiva, pur potendo trarre origine dalla contiguità tra l'impresa cedente e quella cessionaria, non può di per sé fondare la negazione dell'incentivo se non supportato da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare l'assenza di una reale autonomia imprenditoriale. L'analisi non deve dunque attestarsi su un piano astratto o meramente formale, ma deve penetrare la sostanza economica dell'operazione, valutando indici quali l'organizzazione dei mezzi, l'assunzione del rischio d'impresa e la differenziazione delle strategie commerciali.

La controversia trae origine dal diniego opposto dall'Ente Previdenziale al riconoscimento dei benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, sulla scorta della presunta natura fittizia di una nuova società operante nel settore dell'ottica, ritenuta dall'Istituto una mera prosecuzione dell'impresa precedente ammessa a concordato preventivo. Gli Ermellini, confermando le decisioni già espresse nei due gradi di merito, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'Ente, ribadendo la centralità del principio della doppia pronuncia conforme ai sensi dell' art. 348-ter c.p.c.: tale istituto preclude il riesame dei fatti in sede di legittimità qualora i giudici di primo e secondo grado siano giunti a conclusioni omogenee sulla base dei medesimi elementi istruttori. 

L'istituto della cosiddetta doppia pronuncia conforme, regolato dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., rappresenta uno dei più significativi filtri al ricorso per Cassazione, con un impatto particolarmente incisivo nelle controversie che vedono contrapposti gli Enti previdenziali e i contribuenti. Tale meccanismo processuale stabilisce che, qualora la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado basandosi sulle medesime ragioni di fatto, il ricorrente non possa più dedurre dinanzi alla Suprema Corte il vizio di omesso esame di un fatto. Nel contesto analizzato dall'Ordinanza n. 32323/2025, questo limite ha reso insindacabile l'accertamento compiuto dai giudici di merito circa l'alterità oggettiva tra le due imprese. 

L'Ente previdenziale, nel tentare di dimostrare la continuità aziendale per negare gli sgravi, si scontra con il limite strutturale del giudizio di legittimità: la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove, né può pesare diversamente gli indizi addotti, come il numero di dipendenti assunti o la tipologia di macchinari affittati, se la ricostruzione operata nei gradi precedenti è coerente e priva di vizi logici macroscopici. Ne consegue che l'onere probatorio a carico dell'Istituto si fa estremamente gravoso: per superare la presunzione di autonomia di una nuova società, l'Ente non può limitarsi a suggerire una diversa interpretazione dei fatti, ma deve dimostrare una vera e propria violazione di norme di diritto o un errore nel procedimento interpretativo dei canoni legali.

Sotto il profilo sostanziale, l'approfondimento evidenzia come la discontinuità imprenditoriale debba essere valutata secondo un criterio di effettività organizzativa: non basta che vi sia un travaso di manodopera o l'utilizzo degli stessi beni strumentali per configurare una prosecuzione fittizia ma è necessario che manchi del tutto un nuovo progetto industriale. La Suprema Corte, blindando le decisioni di merito tramite la doppia conforme, riafferma che la libertà di iniziativa economica e l'accesso agli incentivi occupazionali non possono essere compressi da presunzioni astratte di frode, specialmente quando la nuova compagine sociale dimostra un'autonoma capacità di stare sul mercato, diversificando la produzione e operando con capitali e assetti proprietari indipendenti.
 

Nel merito, l'accertamento dell'alterità oggettiva tra le due imprese è stato fondato su una rigorosa analisi di molteplici indicatori fattuali che hanno escluso qualsiasi ipotesi di continuità fraudolenta; partendo da tali assunti, la Corte ha valorizzato la preesistenza della nuova società come entità autonoma già anni prima dell'operazione, l'assenza di cointeressenze negli assetti proprietari e la limitatezza dell'affitto al solo ramo d'azienda produttivo, senza il coinvolgimento dell'intera struttura o della clientela storica. Ulteriori elementi di discontinuità sono stati individuati nella diversa ampiezza dell'attività produttiva, estesa anche alla lavorazione del metallo rispetto alla sola plastica dell'impresa originaria, e nel numero esiguo di lavoratori riassorbiti rispetto alla forza lavoro complessiva in mobilità. 

In conclusione, la pronuncia riafferma che, per disconoscere il diritto agli sgravi, non è sufficiente la mera coincidenza merceologica o l'acquisizione di asset aziendali, occorrendo invece la prova di un'assenza di autonomia imprenditoriale. Ne deriva che l'operazione di salvataggio occupazionale tramite l'affitto di un ramo d'azienda conserva pienamente il diritto alle agevolazioni previste, a condizione che l'impresa subentrante sia in grado di dimostrare la propria identità distinta, rendendo così l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito insindacabile qualora sia logicamente e congruamente motivato: “Si verte in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, poiché sia il primo giudice sia la Corte d’appello hanno ritenuto accertato che T.O. s.p.a. fosse impresa nuova e diversa da V.O. s.r.l., anziché mera continuazione della stessa. Entrambe le pronunce si sono basate sui medesimi elementi di fatto al fine di giungere a tale conclusione, ovvero: a) venne affittato solo un ramo d’azienda, relativo a macchinari necessari alla produzione di occhiali in plastica, mentre non fu affittato l’immobile dove operava la precedente impresa; b) non vi erano evidenze per cui la affittuaria avesse anche acquisito la clientela o le commesse della affittante; c) i lavoratori in mobilità assunti erano 10, ovvero un numero modesto in rapporto al totale delle maestranze occupate, pari a 67; d) le attività delle due società erano diverse: la V. produceva e commercializzava occhiali in platica, mentre T.O. s.p.a. si occupava della sola produzione, però non soltanto di occhiali in plastica, producendo infatti occhiali anche in metallo; e) T.O. s.p.a. esisteva dal 2008, ovvero 3 anni prima dell’acquisizione dei lavoratori, datata 2011, e già esisteva come realtà aziendale con specificità ben diversa e più ampia di quella di V.; f) mancavano assetti proprietari in comune tra le due società, le quali nemmeno avevano forme di collegamento in essere. S’intende che, diversamente da quanto assume l’Inps, l’accertamento in fatto è stato condotto ed ha portato a concludere per l’alterità oggettiva delle due imprese, con un’assunzione di lavoratori finalizzata non a continuare la pregressa attività, ma ad implementare i livelli occupazionali di T.O. s.p.a.”.

Ordinanza Cass. 01 dicembre 2025, n. 31307

L'analisi dell' Ordinanza della Corte di Cassazione 01 dicembre 2025, n. 31307, offre lo spunto per una riflessione di sistema sul delicato equilibrio tra il regime delle preclusioni istruttorie e i poteri ufficiosi del giudice del lavoro, con particolare riguardo allo statuto probatorio del contratto di apprendistato professionalizzante. La Suprema Corte, nel confermare la decisione di merito, ribadisce la centralità del concetto di indispensabilità della prova ex art. 437, comma 2, c.p.c., configurandolo come un parametro oggettivo di decisività idoneo a superare finanche l'eventuale inerzia o negligenza processuale della parte in primo grado. 

In dettaglio, la controversia nasce dall'impugnazione di un recesso datoriale intimato al termine di un periodo di formazione: il lavoratore deduce l'avvenuta trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, sostenendo che il cumulo con un precedente semestre di apprendistato svolto presso altro datore avesse determinato il superamento della durata massima del periodo formativo fissata in trentasei mesi. Mentre in primo grado la domanda viene respinta per carenza probatoria, la Corte d'Appello ribalta l'esito avvalendosi di documentazione, tra cui il contratto originario, l'estratto contributivo INPS e le dimissioni, prodotta solo nel secondo grado di giudizio.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, giova ricordare che l’istituto dell’apprendistato professionalizzante si caratterizza per una struttura a causa mista, in cui la prestazione lavorativa si fonde indissolubilmente con l’obbligo addestrativo volto al conseguimento di una qualifica professionale, giustificando così un regime di flessibilità e benefici contributivi per il datore di lavoro entro limiti temporali predefiniti. Un profilo di centrale rilievo, su cui si innesta l’esegesi operata dall’Ordinanza n. 31307/2025, riguarda la computabilità dei periodi di apprendistato precedentemente prestati dal lavoratore presso altri datori di lavoro, qualora afferenti alla medesima qualifica professionale. Tale principio di portabilità della formazione risponde alla ratio di impedire un artificioso prolungamento del periodo di addestramento oltre i termini massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalla legge, evitando che il lavoratore sia soggetto a un regime salariale e normativo ridotto oltre il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle competenze richieste.

In questo contesto, l’estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS assume il ruolo di prova cardine per la ricostruzione storica della carriera del lavoratore, in quanto documento proveniente da un ente pubblico terzo che certifica con fede privilegiata la natura del rapporto, la sua durata e la causale della contribuzione versata. La Suprema Corte riconosce a tale documentazione una capacità dimostrativa oggettiva e inequivocabile, qualificandola come prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., idonea a superare le incertezze derivanti dalla mancata produzione di certificati di servizio formali o dalla negligenza probatoria della parte nelle fasi iniziali del giudizio. L’estratto contributivo non si limita a provare l’esistenza di un generico rapporto di lavoro, ma specifica la qualifica di apprendista e permette al giudice di calcolare con precisione matematica i giorni di formazione già goduti, rendendo palese l’eventuale superamento del limite massimo del periodo addestrativo. Il diritto al cumulo dei periodi pregressi determina la trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato nel momento in cui la somma delle durate raggiunga il tetto massimo previsto, rendendo irrilevante la mera volontà datoriale di recedere al termine del secondo contratto qualora la durata complessiva sia già stata saturata.

La stabilizzazione del rapporto opera dunque ex lege come effetto del superamento della soglia temporale massima e con la conseguenza che il recesso intimato dal datore di lavoro, qualora intervenga su un rapporto già giuridicamente trasformato per effetto del cumulo documentato dai dati INPS, risulta privo di efficacia e radicalmente illegittimo in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In definitiva, il controllo giurisprudenziale sull’apprendistato deve focalizzarsi sull’effettività del percorso addestrativo globale, valorizzando il potere del giudice di merito di acquisire prove indispensabili per ancorare la decisione a dati previdenziali certi, impedendo che la realtà sostanziale venga sacrificata sull’altare del rigore processuale.
 

Sotto il profilo processuale, la Suprema Corte coglie l'occasione per delineare i confini del suindicato art. 437, comma 2, c.p.c., ribadendo il concetto di prova nuova indispensabile: tale qualifica appartiene a quei documenti o mezzi istruttori che, per il loro intrinseco valore dimostrativo, risultano idonei a dirimere in modo inequivocabile le incertezze fattuali della sentenza impugnata, superando o confermando la decisione di prime cure senza lasciare margini di ambiguità. Significativamente, gli Ermellini hanno chiarito che l'indispensabilità opera a prescindere dalle eventuali negligenze o decadenze in cui sia incorsa la parte nel primo grado, purché sussista, nel materiale probatorio già acquisito, una “pista probatoria” che giustifichi l'approfondimento in sede di gravame.

In ordine al profilo sostanziale, la Corte valorizza la clausola del CCNL di settore (Autoferrotranvieri) relativa alla computabilità dell'apprendistato pregresso, sancendo che l'onere documentale non debba intendersi in senso formalistico. La produzione di un complesso documentale eterogeneo (contratti, dimissioni, estratti INPS) è dunque ritenuta idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento del rapporto, legittimando la deroga alle decadenze processuali in nome della finalità superiore della verità materiale. Su tali basi, la Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda, confermando che la corretta qualificazione del rapporto lavorativo e la conseguente stabilizzazione per superamento dei limiti temporali prevalgono sul rigore delle preclusioni, sancendo definitivamente l'illegittimità del recesso: “Il motivo è infondato alla luce di quel che questa Corte ha più volte affermato e cioè che nel rito del lavoro in appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. ord. n. 16646/2025; Cass. ord. n. 16358/2024; Cass. S.U. n. 10790/17). Al riguardo, va aggiunto che la valutazione di indispensabilità dei documenti è attività propria del (e quindi riservata al) giudice di merito, che giustifica l’ammissibilità della nuova produzione documentale in appello, a condizione – nel caso in esame ritenuta sussistente dai Giudici d’appello –della ravvisabilità di una “pista probatoria” come esistente già in primo grado e, come tale, meritevole di approfondimento in appello (Cass. ord. n. 11845/2018)”.

Ordinanza Cass. 18 dicembre 2025, n. 33105 

L' Ordinanza della Corte di Cassazione 18 dicembre 2025, n. 33105, consolida un orientamento giurisprudenziale di estremo rilievo in ordine alla natura sostanziale delle prestazioni lavorative, sancendo il primato dell'effettività sull'assetto formale dei patti contrattuali in materia di reperibilità. La Suprema Corte chiarisce che il diritto al compenso per la disponibilità prestata dal lavoratore al di fuori del normale orario di lavoro non pertiene esclusivamente alla dimensione negoziale ma sorge dalla concreta conformazione del rapporto di impiego, laddove sia riscontrabile un obbligo di fatto alla rintracciabilità costante e alla pronta attivazione.

La pronuncia in rassegna chiarisce infatti che tale indennità spetti al lavoratore ogniqualvolta sia accertata l’esistenza di un obbligo di disponibilità, anche in totale assenza di un accordo formale o di una pattuizione scritta tra le parti. Entrando nel dettaglio della vicenda, la sentenza si pone all’esito di un ricorso presentato da una lavoratrice impiegata nel settore dei servizi informatici la quale, nonostante il rigetto della domanda in primo grado, ha ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese in sede di appello, dove i giudici hanno ravvisato la sussistenza di un vincolo di rintracciabilità costante e di pronta attivazione al di fuori del normale orario di lavoro. Dinanzi alla contestazione della società datrice di lavoro, secondo cui il diritto all’indennità presupporrebbe necessariamente una fonte contrattuale esplicita, la Suprema Corte ha invece ribadito che la prova dell’obbligo di reperibilità può essere fornita con ogni mezzo, inclusi gli elementi presuntivi e indiziari ricavabili dalle concrete modalità di esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, il diritto al compenso è stato desunto da una serie di fattori inequivocabili quali il ruolo di focal point rivestito dalla dipendente, la sua funzione di coordinamento tra committente e assistenza tecnica e, non da ultimo, la dotazione di due telefoni cellulari aziendali finalizzati proprio a garantire una reperibilità ininterrotta. Tali elementi, corroborati dalle deposizioni testimoniali, hanno permesso di qualificare la disponibilità della lavoratrice non come una mera cortesia personale, bensì come un vero e proprio obbligo accessorio intrinsecamente connesso alle mansioni svolte. La Corte ha dunque sancito che la realtà dei fatti prevale sul dato formale, impedendo che richieste di disponibilità costante vengano mascherate da semplici prassi operative per eludere l’obbligo retributivo. 

L'istituto dell'indennità di disponibilità, pur non trovando una definizione univoca e onnicomprensiva all'interno del codice civile, si colloca nell'alveo delle prestazioni accessorie che limitano la libertà del lavoratore di disporre pienamente del proprio tempo libero. Tale istituto si distingue nettamente dalla prestazione lavorativa effettiva poiché non remunera il lavoro svolto, bensì il sacrificio derivante dal vincolo di attesa e dalla soggezione al potere direttivo del datore di lavoro anche al di fuori del normale orario. 

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che l'obbligo di disponibilità incide sul diritto al riposo, costituzionalmente garantito dall'articolo 36 Cost. in quanto la necessità di rimanere rintracciabili per un'eventuale attivazione immediata impedisce al dipendente di dedicarsi liberamente alle proprie attività personali o familiari. Sotto il profilo della quantificazione economica, l'indennità ha natura risarcitoria-indennitaria e viene solitamente determinata dai contratti collettivi di categoria; tuttavia, in assenza di una disciplina specifica o di un accordo formale, il giudice di merito può ricorrere a una liquidazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod.civ. Un aspetto cruciale dell'istituto riguarda la distinzione tra la disponibilità passiva, ovvero il mero obbligo di rintracciabilità, e la reperibilità con obbligo di intervento immediato: mentre la prima comporta una compressione parziale della libertà, la seconda si avvicina alla prestazione lavorativa vera e propria, giustificando un ristoro economico superiore. La prova del diritto a tale indennità, come confermato dai più recenti orientamenti, non richiede necessariamente una pattuizione scritta ad substantiam, potendo emergere dalla prassi aziendale e dall'analisi oggettiva delle mansioni, qualora queste rendano indispensabile la costante connessione del lavoratore ai flussi operativi dell'impresa. In definitiva, l'indennità di disponibilità funge da contrappeso necessario ogni qualvolta l'organizzazione datoriale richieda al dipendente un'estensione temporale della propria dedizione che travalichi i limiti del debito orario contrattuale, configurandosi come un onere economico imprescindibile a fronte di una limitazione delle prerogative individuali del lavoratore.
 

In conclusione, l'ordinanza chiarisce che il diritto all'indennità sorge nel momento in cui la condotta aziendale e gli strumenti forniti impongono oggettivamente al lavoratore di rimanere a disposizione del datore di lavoro, rendendo la mancanza di un atto scritto irrilevante ai fini della tutela del diritto al corrispettivo economico .In tale prospettiva, la dotazione di doppi dispositivi cellulari e il ruolo di focal point non costituiscono meri indizi di una disponibilità generica, ma rappresentano la prova di un vincolo di soggezione che erode la qualità del riposo, traslando il rapporto dall'ambito dell'astratta disponibilità a quello della prestazione lavorativa accessoria e necessaria. Tale approccio giurisprudenziale funge da baluardo contro le prassi di disponibilità implicita prive di corrispettivo, riaffermando che ogni restrizione alla libertà di movimento e di tempo del prestatore, derivante dall'organizzazione datoriale e provata per via indiziaria o testimoniale, deve trovare un'adeguata e proporzionata tutela economica: “La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa (Cass. n. 14288 del 2011; n. 19936 del 2015). In quanto obbligo accessorio della prestazione lavorativa, la reperibilità deve essere oggetto di specifica pattuizione e regolamentazione tra le parti”.

Esempio

Marco è un tecnico specializzato in una società di software. Nel suo contratto non è prevista alcuna clausola sulla reperibilità, né l'azienda paga un'indennità specifica in busta paga. Tuttavia, Marco è stato nominato Focal Point per i clienti strategici. L'azienda gli consegna due smartphone: uno per le chiamate standard e uno dedicato esclusivamente alle emergenze dei sistemi, con l'ordine meramente verbale di tenerlo sempre acceso ed intervenire entro 30 minuti. 

Dopo due anni, Marco chiede il pagamento delle ore di reperibilità. L'azienda rifiuta, sostenendo che: non esiste un accordo scritto; Marco non è mai stato obbligato per iscritto a rispondere fuori orario; il CCNL applicato richiede un accordo formale per la reperibilità.

La soluzione secondo la Cassazione: se Marco riesce a dimostrare (tramite testimoni, tabulati telefonici o email che provano i suoi interventi tempestivi di sabato o di notte) che l'obbligo esisteva nei fatti, ha diritto all'indennità. Il fatto che avesse due telefoni e il ruolo di punto di riferimento sono indizi gravi, precisi e concordanti. La mancanza di un contratto scritto non cancella la realtà della prestazione fornita: la disponibilità prestata va remunerata.
 

L'esperto

In un giudizio per il riconoscimento del tempo indeterminato (apprendistato), posso produrre nuovi documenti in appello?

Sì, ma con cautela. L'ordinanza n. 31307/2025 conferma che nel rito del lavoro è possibile produrre documenti per la prima volta in appello se il giudice li ritiene indispensabili per la decisione. Nel caso dell'apprendistato, se i documenti (come l'estratto contributivo INPS) provano che il lavoratore abbia già superato il periodo massimo di formazione presso altri datori, il giudice deve ammetterli per far prevalere la verità dei fatti sulla forma.

L'INPS può negare gli sgravi contributivi solo perché l'azienda ha assunto lavoratori da un'impresa in crisi con cui ha rapporti?

No. Secondo l'ordinanza n. 32323/2025, il semplice sospetto di un legame o di una continuità aziendale non basta; l'INPS non può agire in modo astratto e, per negare gli incentivi, deve fornire prove concrete che l'operazione non abbia una reale autonomia imprenditoriale. Se l'azienda dimostra invece di avere una propria organizzazione, propri mezzi e un proprio progetto distinto, gli sgravi sono legittimi.

La fornitura di un cellulare aziendale implica automaticamente il diritto all'indennità di reperibilità?

Non necessariamente. Il solo possesso del telefono non basta; tuttavia, come stabilito dall'ordinanza n. 33105/2025, se alla consegna del telefono si aggiunge un ruolo di responsabilità (focal point) e la prova che il dipendente risulti effettivamente tenuto a rispondere e attivarsi prontamente fuori dall'orario di lavoro, scatta il diritto al compenso, anche in assenza di un contratto specifico.

 

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