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Nel caso di invio in ritardo di più dichiarazioni fiscali, la sanzione a carico dell'intermediario abilitato è quella che deve infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, dovendosi applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Anche nell’ambito delle infrazioni commesse dagli intermediari, è possibile distinguere tra violazioni “non formali”, “formali” e “meramente formali”.
È quanto emerge dalle sentenze n. 11741 e 12682 del 2015 (che hanno motivazioni “gemelle”) con le quali la Sesta Sezione Civile – T della Cassazione si pone in disaccordo, non soltanto con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni fiscali, ma anche con un precedente orientamento della stessa Corte (Sez. 5, n. 23323/2013).
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