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E’ scaduto il termine del 31 ottobre 2025 per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta., ma è ancora possibile sanare gli errori o il mancato invio. La disciplina in vigore prevede infatti sanzioni ridotte in caso di mero inadempimento formale con ritenute già versate, sanzioni più severe (fino al 120%) quando le ritenute non risultano versate, un regime specifico per infedeltà e inesattezza dichiarativa, con aggravanti per condotte fraudolente, nonché sanzioni autonome a carico degli intermediari telematici, con possibilità di ravvedimento operoso. Vediamo come è opportuno procedere.
La scadenza del 31 ottobre 2025 per l’invio del modello 770 ha rappresentato, come ogni anno, un momento cruciale per i sostituti d’imposta. Quest’anno, però, assume un valore ancora più rilevante per effetto del D.Lgs. n. 87/2024, che ha riscritto buona parte del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, introducendo criteri di proporzionalità e maggiore attenzione alla compliance preventiva.
In pratica, il legislatore ha voluto ridurre la logica puramente repressiva, premiando i comportamenti collaborativi e le correzioni spontanee. Tuttavia, la complessità delle regole impone ai professionisti di muoversi con attenzione: un errore formale può essere sanato, ma un’omissione totale o una dichiarazione infedele possono generare conseguenze gravi.
Il primo controllo da fare riguarda il rispetto dei termini. La dichiarazione inviata entro 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva, ma valida. Oltre i 90 giorni, invece, diventa omessa a tutti gli effetti, anche se trasmessa successivamente.
Sono equiparate all’omissione anche:
In questi casi è possibile evitare la sanzione più grave se si regolarizza entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito dell’Agenzia delle Entrate: una sorta di “salvagente” introdotto per chi collabora tempestivamente.
Il D.Lgs. n. 471/1997, aggiornato dalla riforma del 2024, distingue nettamente tra ritenute versate e non versate, introducendo un sistema a doppio binario:
Se la dichiarazione è presentata con ritardo ma entro l’anno successivo, la sanzione scende dal 60% al 120%, con minimo di 200 euro. Tuttavia, basta anche una sola ritenuta non versata per far scattare la sanzione proporzionale.
Quando l’omissione è sanata spontaneamente, prima di accessi o ispezioni, la sanzione è ulteriormente ridotta, ma può arrivare fino al triplo se la regolarizzazione avviene dopo l’avvio delle verifiche.
Le violazioni di infedeltà si verificano quando gli importi indicati (compensi, ritenute, interessi) risultano inferiori a quelli effettivi. In questi casi, la sanzione ordinaria va dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con minimo 250 euro.
Dal 1° settembre 2024, la misura ordinaria è stata ridotta al 70%, per rendere il sistema più equilibrato.
Sono previste aggravanti e attenuanti:
In caso di errori non sostanziali la sanzione va:
In entrambi i casi, la sanzione resta unitaria, indipendente dal numero di errori presenti.
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Situazione |
Regime sanzionatorio (art. 2, D.Lgs. 471/1997) |
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Ritenute versate |
Sanzione da 250 a 2.000 euro |
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Ritenute non versate |
Sanzione pari al 120 % delle somme non versate, minimo 250 euro |
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Presentazione entro l’anno successivo |
Sanzione ridotta al 60–120 %, minimo 200 euro |
Anche gli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) rispondono autonomamente della trasmissione telematica.
L’omessa o tardiva trasmissione comporta una sanzione tra 516 e 5.164 euro, applicabile per ogni dichiarazione.
la responsabilità dell’intermediario non esonera il contribuente, che resta obbligato a verificare l’effettivo invio della dichiarazione. In caso di doppio inadempimento, le sanzioni colpiscono entrambi.
È possibile regolarizzare entro 90 giorni con il ravvedimento operoso, pagando 51 euro (1/10 del minimo) tramite modello F24 con codice tributo 8924.
In caso di violazioni gravi o ripetute, l’Agenzia trasmette gli atti agli Ordini professionali, che possono disporre provvedimenti disciplinari o la revoca dell’abilitazione Entratel.
Le novità del D.Lgs. n. 87/2024 hanno introdotto limiti quantitativi più chiari per distinguere tra illecito amministrativo e reato:
Nessun reato può essere contestato se il debito è in corso di rateazione attiva.
Se la rateazione decade e residuano più di 50.000 euro, la responsabilità penale si riattiva.
Vengono confermate pene più severe per le dichiarazioni fraudolente, con reclusione da 4 a 8 anni in caso di elementi fittizi superiori a 100.000 euro.
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Fattispecie |
Riferimento normativo |
Soglia di punibilità e pena prevista |
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Omessa dichiarazione |
Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta con ritenute non versate superiori a 50.000 euro → reclusione da 2 a 5 anni. |
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Mancato versamento di ritenute certificate |
Mancato versamento di ritenute certificate per importi superiori a 150.000 euro per periodo d’imposta → reclusione da 6 mesi a 2 anni. |
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
Reclusione da 4 a 8 anni se gli elementi fittizi superano 100.000 euro; pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se inferiori. |
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Dichiarazione infedele |
Quando l’imposta evasa supera 100.000 euro e gli elementi sottratti a imposizione eccedono il 10% di quelli dichiarati o comunque 2 milioni di euro → reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi. |
L’istituto del ravvedimento operoso è oggi il principale strumento per evitare le sanzioni più pesanti.
Dopo la riforma del 2024, il ravvedimento è ammesso anche se la violazione è stata già constatata, purché non sia ancora stato notificato un atto di accertamento o liquidazione.
Le nuove sanzioni ridotte sono:
Il ravvedimento richiede il pagamento integrale dell’imposta o delle ritenute dovute, più interessi e sanzione ridotta.
Occorre anche tener presente che gli errori nel modello 770 possono essere sanati attraverso l’invio di:
A seconda del momento, le riduzioni sono:
la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre i termini di accertamento limitatamente agli elementi rettificati.
Riferimenti normativi
Entro quanto tempo posso inviare una dichiarazione tardiva senza che sia considerata omessa?
La regola generale è stabilita dall’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 471/1997: la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è considerata tardiva ma valida, purché sia presentata correttamente e accompagnata dal pagamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.
Trascorso il termine dei 90 giorni (per il modello 770/2025, quindi dopo il 29 gennaio 2026), la dichiarazione assume lo status di omessa, anche se poi viene inviata.
La differenza non è solo formale:
Da notare che, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2007, il contribuente può evitare la sanzione più grave anche in presenza di una dichiarazione non sottoscritta, a condizione che la regolarizzi entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio.
In altre parole, la tardività è sanabile; l’omissione oltre 90 giorni, invece, determina l’applicazione delle sanzioni piene (da 250 a 2.000 euro se le ritenute sono versate, oppure 120% delle somme non versate se non lo sono).
In caso di dichiarazione infedele, posso evitare le sanzioni se la differenza è minima o dovuta a errore materiale?
Sì, in alcuni casi.
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto una significativa attenuazione delle sanzioni per le violazioni di infedeltà di modesta entità, recependo un principio di proporzionalità.
L’art. 2, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede infatti che la sanzione sia ridotta di un terzo (quindi dal 70% al 46,67%) quando l’ammontare delle ritenute non versate – riferibile alla differenza tra quanto accertato e quanto dichiarato – è inferiore al 3% delle ritenute complessive e comunque non superiore a 30.000 euro.
Si tratta di una misura molto importante, perché riconosce la buona fede del sostituto d’imposta in caso di errori di modesta entità o di natura tecnica, come ad esempio:
In tali ipotesi, purché vi sia tracciabilità del versamento e non si configuri alcuna condotta fraudolenta (uso di documentazione falsa o simulazioni), la sanzione proporzionale può essere ridotta e sanata tramite ravvedimento operoso.
Attenzione, invece, alle infedeltà sostanziali, cioè a differenze significative tra importi dichiarati e ritenute effettivamente operate o dovute: in questi casi la sanzione resta pari al 70% delle ritenute non versate (dal 1° settembre 2024) e può salire fino al 140% se la violazione avviene con documentazione falsa, artifici o raggiri (art. 2, comma 2-bis).
Se l’intermediario non trasmette il modello 770, chi risponde delle sanzioni e come posso rimediare?
La responsabilità è doppia: sia l’intermediario sia il contribuente (sostituto d’imposta) possono essere sanzionati. L’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che l’intermediario abilitato che omette o ritarda l’invio della dichiarazione è soggetto a una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro per ciascuna dichiarazione non trasmessa o trasmessa tardivamente.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare 52/E/2007 e dalla Risoluzione 105/2004, tale sanzione non esclude quella applicabile al contribuente per tardiva presentazione.
Infatti, il sostituto d’imposta resta responsabile della verifica dell’adempimento: deve accertarsi che la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa e accettata dal sistema Entratel.
Se l’errore viene scoperto entro 90 giorni dalla scadenza, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso, inviando la dichiarazione e pagando la sanzione ridotta a 51 euro (1/10 del minimo) con codice tributo 8924.
Se il termine dei 90 giorni è decorso, si applica la sanzione piena, ma il contribuente può comunque evitare l’aggravamento penale se le ritenute sono state versate regolarmente e la regolarizzazione avviene prima di controlli o ispezioni.
In casi gravi o reiterati, l’Agenzia trasmette l’irrogazione all’Ordine professionale di appartenenza per l’eventuale avvio di procedimenti disciplinari o la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica.
Una società di consulenza, con 10 dipendenti, si accorge il 10 novembre 2025 di non aver ancora inviato il modello 770/2025. Le ritenute IRPEF e addizionali sono state regolarmente versate, ma manca la trasmissione telematica per un errore interno. La dichiarazione è tardiva, ma non ancora omessa, perché il termine di 90 giorni (31 ottobre + 90 = 29 gennaio 2026) non è decorso. Le ritenute risultano integralmente versate, quindi si tratta di una violazione formale (art. 2, comma 1, D.Lgs. 471/1997). La sanzione base va da 250 a 2.000 euro.
Ravvedimento operoso:
Entro 90 giorni, la società può regolarizzare inviando la dichiarazione e versando 51 euro (1/10 del minimo), codice tributo 8924, con modello F24.
La violazione è considerata sanata, senza ulteriori conseguenze.
Nel file originario manca un percipiente per 1.200 euro di compensi a un collaboratore occasionale.
Poiché la dichiarazione è stata trasmessa entro i 90 giorni, è possibile inviare una dichiarazione correttiva nei termini (art. 2, D.P.R. 322/1998).
L’omessa indicazione del percipiente (sanzione da 50 euro per nominativo, art. 2, co. 1 D.Lgs. 471/1997) è assorbita nella sanzione principale e non si cumula, in base al principio di concorso formale (art. 12 D.Lgs. 472/1997).
La società chiude l’anno senza sanzioni significative, avendo:
rispettato il termine dei 90 giorni;
sanato l’omissione formale tramite ravvedimento;
regolarizzato i dati mancanti con dichiarazione correttiva.
È un caso tipico in cui la conoscenza dei termini e degli strumenti di ravvedimento consente di evitare sanzioni elevate e rischi penali, dimostrando collaborazione attiva con l’Amministrazione.
(prezzi IVA esclusa)