14 novembre 2025

770/2025 tardivo: come evitare errori, sanzioni e rischi penali

Focus Lavoro n. 19 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

 

E’ scaduto il termine del 31 ottobre 2025 per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta., ma è ancora possibile sanare gli errori o il mancato invio. La disciplina in vigore prevede infatti sanzioni ridotte in caso di mero inadempimento formale con ritenute già versate, sanzioni più severe (fino al 120%) quando le ritenute non risultano versate, un regime specifico per infedeltà e inesattezza dichiarativa, con aggravanti per condotte fraudolente, nonché sanzioni autonome a carico degli intermediari telematici, con possibilità di ravvedimento operoso. Vediamo come è opportuno procedere.

 

La scadenza del 31 ottobre 2025 per l’invio del modello 770 ha rappresentato, come ogni anno, un momento cruciale per i sostituti d’imposta. Quest’anno, però, assume un valore ancora più rilevante per effetto del D.Lgs. n. 87/2024, che ha riscritto buona parte del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, introducendo criteri di proporzionalità e maggiore attenzione alla compliance preventiva.

In pratica, il legislatore ha voluto ridurre la logica puramente repressiva, premiando i comportamenti collaborativi e le correzioni spontanee. Tuttavia, la complessità delle regole impone ai professionisti di muoversi con attenzione: un errore formale può essere sanato, ma un’omissione totale o una dichiarazione infedele possono generare conseguenze gravi.

Tardività o omissione: la linea sottile dei 90 giorni

Il primo controllo da fare riguarda il rispetto dei termini. La dichiarazione inviata entro 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva, ma valida. Oltre i 90 giorni, invece, diventa omessa a tutti gli effetti, anche se trasmessa successivamente.

Sono equiparate all’omissione anche:

  • le dichiarazioni presentate su modelli non conformi a quello approvato;
  • quelle prive di firma o sottoscritte da soggetti non legittimati.

In questi casi è possibile evitare la sanzione più grave se si regolarizza entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito dell’Agenzia delle Entrate: una sorta di “salvagente” introdotto per chi collabora tempestivamente.

Sanzioni amministrative

Il D.Lgs. n. 471/1997, aggiornato dalla riforma del 2024, distingue nettamente tra ritenute versate e non versate, introducendo un sistema a doppio binario:

  • ritenute versate: la violazione è solo formale. La sanzione va da 250 a 2.000 euro.
  • ritenute non versate: la sanzione diventa proporzionale e si calcola nel 120% dell’importo non versato, con minimo 250 euro.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo ma entro l’anno successivo, la sanzione scende dal 60% al 120%, con minimo di 200 euro. Tuttavia, basta anche una sola ritenuta non versata per far scattare la sanzione proporzionale.

Quando l’omissione è sanata spontaneamente, prima di accessi o ispezioni, la sanzione è ulteriormente ridotta, ma può arrivare fino al triplo se la regolarizzazione avviene dopo l’avvio delle verifiche.

Dati errati e dichiarazione infedele

Le violazioni di infedeltà si verificano quando gli importi indicati (compensi, ritenute, interessi) risultano inferiori a quelli effettivi. In questi casi, la sanzione ordinaria va dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con minimo 250 euro.

Dal 1° settembre 2024, la misura ordinaria è stata ridotta al 70%, per rendere il sistema più equilibrato.

Sono previste aggravanti e attenuanti:

  • la sanzione aumenta fino al 140% in presenza di documenti falsi, artifici o condotte fraudolente;
  • si riduce di un terzo (quindi circa 46,7%) se la differenza tra importi dichiarati e accertati è inferiore al 3% delle ritenute dovute e comunque sotto i 30.000 euro.

In caso di errori non sostanziali la sanzione va:

  • da 250 a 2.000 euro per dati incompleti o errati che non incidono sul calcolo delle ritenute;
  • da 500 a 4.000 euro per omissioni più rilevanti, come dati anagrafici mancanti o elementi che ostacolano i controlli.

In entrambi i casi, la sanzione resta unitaria, indipendente dal numero di errori presenti.

Situazione

Regime sanzionatorio (art. 2, D.Lgs. 471/1997)

Ritenute versate

Sanzione da 250 a 2.000 euro

Ritenute non versate

Sanzione pari al 120 % delle somme non versate, minimo 250 euro

Presentazione entro l’anno successivo

Sanzione ridotta al 60–120 %, minimo 200 euro

La responsabilità degli intermediari

Anche gli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF) rispondono autonomamente della trasmissione telematica.

L’omessa o tardiva trasmissione comporta una sanzione tra 516 e 5.164 euro, applicabile per ogni dichiarazione.

la responsabilità dell’intermediario non esonera il contribuente, che resta obbligato a verificare l’effettivo invio della dichiarazione. In caso di doppio inadempimento, le sanzioni colpiscono entrambi.

È possibile regolarizzare entro 90 giorni con il ravvedimento operoso, pagando 51 euro (1/10 del minimo) tramite modello F24 con codice tributo 8924.

In caso di violazioni gravi o ripetute, l’Agenzia trasmette gli atti agli Ordini professionali, che possono disporre provvedimenti disciplinari o la revoca dell’abilitazione Entratel.

Profili penali: nuove soglie di punibilità

Le novità del D.Lgs. n. 87/2024 hanno introdotto limiti quantitativi più chiari per distinguere tra illecito amministrativo e reato:

  • Omessa dichiarazione: reclusione da 2 a 5 anni se le ritenute non versate superano 50.000 euro;
  • Mancato versamento di ritenute certificate: reclusione da 6 mesi a 2 anni per importi oltre 150.000 euro per periodo d’imposta;

Nessun reato può essere contestato se il debito è in corso di rateazione attiva.

Se la rateazione decade e residuano più di 50.000 euro, la responsabilità penale si riattiva.

Vengono confermate pene più severe per le dichiarazioni fraudolente, con reclusione da 4 a 8 anni in caso di elementi fittizi superiori a 100.000 euro.

Fattispecie

Riferimento normativo

Soglia di punibilità e pena prevista

Omessa dichiarazione

Art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000

Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta con ritenute non versate superiori a 50.000 euro → reclusione da 2 a 5 anni.

Mancato versamento di ritenute certificate

Art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000

Mancato versamento di ritenute certificate per importi superiori a 150.000 euro per periodo d’imposta → reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2, D.Lgs. 74/2000

Reclusione da 4 a 8 anni se gli elementi fittizi superano 100.000 euro; pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se inferiori.

Dichiarazione infedele

Art. 4, D.Lgs. 74/2000

Quando l’imposta evasa supera 100.000 euro e gli elementi sottratti a imposizione eccedono il 10% di quelli dichiarati o comunque 2 milioni di euro → reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.

Le opportunità del ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso è oggi il principale strumento per evitare le sanzioni più pesanti.

Dopo la riforma del 2024, il ravvedimento è ammesso anche se la violazione è stata già constatata, purché non sia ancora stato notificato un atto di accertamento o liquidazione.

Le nuove sanzioni ridotte sono:

  • 0,0833% al giorno per regolarizzazioni entro 14 giorni;
  • 1,25% entro 30 giorni;
  • 1,39% entro 90 giorni;
  • 3,13% entro la dichiarazione dell’anno;
  • 3,57% entro la dichiarazione dell’anno successivo;
  • 4,17% oltre tale termine.

Il ravvedimento richiede il pagamento integrale dell’imposta o delle ritenute dovute, più interessi e sanzione ridotta.

Correzione del modello: quando e come intervenire

Occorre anche tener presente che gli errori nel modello 770 possono essere sanati attraverso l’invio di:

  • una dichiarazione correttiva nei termini, se si interviene prima della scadenza;
  • una integrativa successiva, con ravvedimento o meno.

A seconda del momento, le riduzioni sono:

  • 1/8 del minimo se entro la dichiarazione dell’anno in cui è avvenuta la violazione;
  • 1/7 se entro la dichiarazione dell’anno successivo;
  • 1/6 se oltre tali termini.

la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre i termini di accertamento limitatamente agli elementi rettificati.

Riferimenti normativi

L'esperto 

Entro quanto tempo posso inviare una dichiarazione tardiva senza che sia considerata omessa?

La regola generale è stabilita dall’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 471/1997: la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è considerata tardiva ma valida, purché sia presentata correttamente e accompagnata dal pagamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.
Trascorso il termine dei 90 giorni (per il modello 770/2025, quindi dopo il 29 gennaio 2026), la dichiarazione assume lo status di omessa, anche se poi viene inviata.

La differenza non è solo formale:

  • una dichiarazione tardiva mantiene pieno valore giuridico e consente al contribuente di accedere ai regimi premiali, agli eventuali rimborsi o ai ravvedimenti successivi;
  • una dichiarazione omessa, invece, è giuridicamente inesistente, con sanzioni molto più elevate e, nei casi più gravi, conseguenze penali se le ritenute non versate superano le soglie di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000.

Da notare che, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2007, il contribuente può evitare la sanzione più grave anche in presenza di una dichiarazione non sottoscritta, a condizione che la regolarizzi entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio.
In altre parole, la tardività è sanabile; l’omissione oltre 90 giorni, invece, determina l’applicazione delle sanzioni piene (da 250 a 2.000 euro se le ritenute sono versate, oppure 120% delle somme non versate se non lo sono).

 

In caso di dichiarazione infedele, posso evitare le sanzioni se la differenza è minima o dovuta a errore materiale?

Sì, in alcuni casi.
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto una significativa attenuazione delle sanzioni per le violazioni di infedeltà di modesta entità, recependo un principio di proporzionalità.
L’art. 2, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede infatti che la sanzione sia ridotta di un terzo (quindi dal 70% al 46,67%) quando l’ammontare delle ritenute non versate – riferibile alla differenza tra quanto accertato e quanto dichiarato – è inferiore al 3% delle ritenute complessive e comunque non superiore a 30.000 euro.

Si tratta di una misura molto importante, perché riconosce la buona fede del sostituto d’imposta in caso di errori di modesta entità o di natura tecnica, come ad esempio:

  • arrotondamenti sbagliati;
  • errata imputazione di competenza tra anni;
  • differenze dovute a errori di software o sistemi di elaborazione paghe;
  • compensazioni non correttamente riportate.

In tali ipotesi, purché vi sia tracciabilità del versamento e non si configuri alcuna condotta fraudolenta (uso di documentazione falsa o simulazioni), la sanzione proporzionale può essere ridotta e sanata tramite ravvedimento operoso.

Attenzione, invece, alle infedeltà sostanziali, cioè a differenze significative tra importi dichiarati e ritenute effettivamente operate o dovute: in questi casi la sanzione resta pari al 70% delle ritenute non versate (dal 1° settembre 2024) e può salire fino al 140% se la violazione avviene con documentazione falsa, artifici o raggiri (art. 2, comma 2-bis).

 

Se l’intermediario non trasmette il modello 770, chi risponde delle sanzioni e come posso rimediare?

La responsabilità è doppia: sia l’intermediario sia il contribuente (sostituto d’imposta) possono essere sanzionati. L’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che l’intermediario abilitato che omette o ritarda l’invio della dichiarazione è soggetto a una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro per ciascuna dichiarazione non trasmessa o trasmessa tardivamente.
Tuttavia, come chiarito dalla Circolare 52/E/2007 e dalla Risoluzione 105/2004, tale sanzione non esclude quella applicabile al contribuente per tardiva presentazione.
Infatti, il sostituto d’imposta resta responsabile della verifica dell’adempimento: deve accertarsi che la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa e accettata dal sistema Entratel.

Se l’errore viene scoperto entro 90 giorni dalla scadenza, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso, inviando la dichiarazione e pagando la sanzione ridotta a 51 euro (1/10 del minimo) con codice tributo 8924.

Se il termine dei 90 giorni è decorso, si applica la sanzione piena, ma il contribuente può comunque evitare l’aggravamento penale se le ritenute sono state versate regolarmente e la regolarizzazione avviene prima di controlli o ispezioni.

In casi gravi o reiterati, l’Agenzia trasmette l’irrogazione all’Ordine professionale di appartenenza per l’eventuale avvio di procedimenti disciplinari o la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica.

Caso 

Una società di consulenza, con 10 dipendenti, si accorge il 10 novembre 2025 di non aver ancora inviato il modello 770/2025. Le ritenute IRPEF e addizionali sono state regolarmente versate, ma manca la trasmissione telematica per un errore interno. La dichiarazione è tardiva, ma non ancora omessa, perché il termine di 90 giorni (31 ottobre + 90 = 29 gennaio 2026) non è decorso. Le ritenute risultano integralmente versate, quindi si tratta di una violazione formale (art. 2, comma 1, D.Lgs. 471/1997). La sanzione base va da 250 a 2.000 euro.

Ravvedimento operoso:
Entro 90 giorni, la società può regolarizzare inviando la dichiarazione e versando 51 euro (1/10 del minimo), codice tributo 8924, con modello F24.
La violazione è considerata sanata, senza ulteriori conseguenze.

Nel file originario manca un percipiente per 1.200 euro di compensi a un collaboratore occasionale.
Poiché la dichiarazione è stata trasmessa entro i 90 giorni, è possibile inviare una dichiarazione correttiva nei termini (art. 2, D.P.R. 322/1998).
L’omessa indicazione del percipiente (sanzione da 50 euro per nominativo, art. 2, co. 1 D.Lgs. 471/1997) è assorbita nella sanzione principale e non si cumula, in base al principio di concorso formale (art. 12 D.Lgs. 472/1997).

La società chiude l’anno senza sanzioni significative, avendo:

rispettato il termine dei 90 giorni;
sanato l’omissione formale tramite ravvedimento;
regolarizzato i dati mancanti con dichiarazione correttiva.
È un caso tipico in cui la conoscenza dei termini e degli strumenti di ravvedimento consente di evitare sanzioni elevate e rischi penali, dimostrando collaborazione attiva con l’Amministrazione.

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