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Siamo a ridosso della stagione dichiarativa relativa ai modelli Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024. È dunque il momento per una carrellata puntuale sulle tipologie di dichiarazioni in funzione del momento di presentazione e sulla relativa disciplina sanzionatoria e procedurale. Resta ferma la cornice normativa: i termini di trasmissione dei dichiarativi — diversi per redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta — prevedono, per i modelli Redditi, l’invio entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
All’interno di questa cornice si distinguono: dichiarazioni tempestive, correttive nei termini, tardive, omesse e integrative (incluse le integrative “a favore” e le peculiari “a favore lunghe”). Per ciascuna, cambiano presupposti, adempimenti formali, possibilità di ravvedimento e quantificazione delle sanzioni.
| Adempimento | Scadenza/Finestra | Riferimento temporale |
| Invio modelli Redditi 2025 (periodo 2024) | 31 ottobre 2025 | Termine legale di presentazione |
| Finestra “tardiva” | Entro 90 giorni dalla scadenza | Fino al 29 gennaio 2026 |
| “Cuscinetto” tecnico di scarto | 5 giorni dallo scarto | Mantiene la tempestività |
| Termine decadenza accertamento | 31 dicembre del 5° anno successivo | Limite per invio tardivo/omesso con effetti su sanzioni |
| IMU 2024 – dichiarazione | 29 giugno 2025 | Finestra tardiva fino al 29 settembre 2025 |
La dichiarazione tempestiva è quella trasmessa entro il termine di legge. “Trasmissione” è la parola chiave: fa fede il momento in cui il file viene effettivamente ricevuto dal sistema. Nella prassi, tuttavia, la fisiologia informatica ammette scarti tecnici.
Qui interviene il noto cuscinetto di 5 giorni: se l’invio è stato effettuato ma il file è stato scartato, la ripetizione della trasmissione entro cinque giorni dallo scarto consente di salvare la tempestività, anche se si oltrepassa la scadenza originaria. In breve: entro quella finestra, la dichiarazione resta validamente presentata.
| Aspetto | Dettaglio |
| Presupposto | Invio entro il termine di legge |
| Scarto tecnico | Ri-inviare entro 5 giorni mantiene la tempestività |
| Sanzioni | Nessuna (se tempestiva) |
| Note | Rileva il momento di ricezione del file da parte del sistema |
Seconda categoria, residuale ma reale: chi ha già trasmesso una dichiarazione (magari le più semplici, inviate prima dell’estate) e oggi rileva un errore di natura meramente compilativa può ripresentarla entro i termini. In questo caso si parla di “correttiva nei termini”: non è un’integrativa, perché i termini per l’invio tempestivo non sono ancora decorsi.
Effetti:
Se, con la ripresentazione, emerge anche una variazione dell’imposta dovuta (non più mero profilo compilativo), occorre adeguare i versamenti già scaduti (saldo 2024 e primo acconto 2025), facendo ricorso al ravvedimento operoso. Nessun limite all’utilizzo del ravvedimento in questa fattispecie.
| Campo | Cosa fare |
| Frontespizio | Barrare “correttiva nei termini” |
| Sanzioni | Zero |
| Versamenti | Se cambiano le imposte → ravvedimento su saldo 2024 / 1° acconto 2025 |
| Effetto | L’ultima dichiarazione sostituisce la precedente |
La dichiarazione tardiva è la prima presentazione effettuata oltre la scadenza, ma entro 90 giorni dal termine legale. Per i Redditi 2025, con scadenza 31 ottobre 2025, il novantesimo giorno cade il 29 gennaio 2026. In tale intervallo, la tardiva è pienamente valida (non è un’omissione).
Una questione interpretativa — la portata dell’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 — è stata superata: l’istituto si applica a tutte le dichiarazioni (non solo Redditi e IRAP, ma anche IVA e 770).
Aspetti formali e sanzionatori:
Versamenti: se dalla tardiva emerge maggiore imposta rispetto ai pagamenti già effettuati tra giugno e luglio (saldo 2024, primo acconto 2025), la differenza va versata; il ravvedimento sui versamenti è facoltativo ma utile per ridurre la sanzione, che dopo il 1° settembre 2024 è pari al 25% (D.Lgs. 87/2024).
| Voce | Regola/Finestra |
| Prima presentazione | Sì, oltre termine ma entro 90 giorni |
| Periodo Redditi 2025 | Fino al 29/01/2026 |
| Frontespizio | Nessuna casella “tardiva” |
| Sanzione fissa | € 250 (ravvedibile a € 25) |
| Versamenti carenti | Sanzione 25% post 1/9/2024, ravvedibile |
Scadono i 90 giorni? Se la dichiarazione non è stata presentata per la prima volta entro quella finestra, siamo nell’alveo patologico dell’omissione.
Conseguenze sostanziali (crediti):
Quadro sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024):
Riduzione al 75% se si presenta comunque (ma non è ravvedimento):
La linea di principio della Corte costituzionale:
Niente ravvedimento oltre 90 giorni:
Implicazioni IMU (annualità 2024):
Omissione e omessi versamenti “insieme”:
| Profilo | Tardiva | Omessa |
| Prima presentazione | Sì, entro 90 giorni | Oltre 90 giorni (o assente) |
| Validità | Valida come tempestiva | Resta omessa anche se inviata dopo |
| Sanzione base | € 250 (ravvedibile a € 25) | 120% imposte (min. € 150); se zero imposte: € 250–1.000 |
| Riduzioni | Ravvedimento ammesso | No ravvedimento; possibile 75% se invio entro decadenza e ante controlli |
| Crediti | Nessun “handicap probatorio” | Onere probatorio sul contribuente |
| Frontespizio | Nessuna casella | — |
La dichiarazione integrativa interviene quando, dopo la scadenza, si modifica una dichiarazione già presentata. Non è una tardiva (perché non è un primo invio) e non è una correttiva (perché fuori termine).
Adempimento formale:
Incentivo sostanziale:
imposta dichiarata 100.000; differenza accertata 20.000 → sanzione ordinaria 70% = 14.000. Con integrativa, 50% = 10.000.
Tabella — Integrativa: leve sanzionatorie
| Situazione | Sanzione |
| Infedeltà dichiarativa “ordinaria” | 70% della differenza dovuta/crediti |
| Infedeltà emersa da integrativa | 50% della differenza |
| Integrativa “formale” a favore (solo errori a favore) | Nessuna sanzione per la presentazione |
| Integrativa “mista” (errori a favore e a sfavore, saldo a favore) | Sanzione fissa ex art. 8, c.1, D.Lgs. 471/1997 |
Il tema classico: la dichiarazione integrativa a favore (maggior credito o minore imposta rispetto all’originario) è sanzionata?
Nella prassi, per prudenza, molti professionisti versano comunque la sanzione fissa anche nelle integrative a favore, per evitare successive contestazioni.
Il cuore operativo: se l’integrativa a favore è presentata dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, scatta una limitazione temporale all’utilizzo del maggior credito.
Regola temporale:
Adempimenti dichiarativi:
Uso anticipato del credito (non contabile):
|
Quando presento l’integrativa a favore |
Da quando posso usare il credito |
Dove lo indico |
Eccezione (errori contabili) |
|
Entro il 31/10/2025 |
Subito (nessuna limitazione “lunga”) |
Quadro DI (IRAP: sez. 16 quadro IS; IVA: VN) |
— |
|
01/11/2025–31/12/2025 |
Dal 01/01/2026 |
Quadro DI con dettaglio |
Limitazione non applicata se flag “errori contabili” e requisiti rispettati |
|
Anno 2026 |
Dal 01/01/2027 |
Quadro DI con dettaglio |
Come sopra |
|
Uso anticipato non consentito |
Riversamento + sanzione 25% (credito non spettante) |
— |
Dopo riversamento, credito nuovamente utilizzabile nei tempi corretti |
La tipologia e il timing della dichiarazione orientano sanzioni, adempimenti e strategie correttive. La tempestiva tutela; la correttiva nei termini mette in sicurezza gli errori senza costi sanzionatori (salvo adeguare i versamenti via ravvedimento). La tardiva è l’unico invio oltre scadenza ravvedibile (sanzione da 250 a 25 euro), con regole precise sui versamenti (25% post 1/9/2024).
L’omessa — oltre i 90 giorni — resta tale anche se trasmessa successivamente, con effetti sostanziali (sui crediti) e sanzioni al 120% (minimo 150 euro), salvo riduzione al 75% se si presenta entro decadenza e ante controlli; ravvedimento escluso oltre i 90 giorni (regola generale, oggi esplicitamente anche per IMU).
Le integrative incentivano l’emersione spontanea dell’infedeltà (sanzione dal 70% al 50%), mentre le integrative a favore richiedono attenzione: esenzione in caso di errori solo a favore, sanzione fissa nei casi misti. La variante “a favore lunga” impone una disciplina d’uso del credito (dies a quo dal 1° gennaio dell’anno successivo all’invio), con eccezione solo per gli errori contabili debitamente indicati nei quadri DI/VN.
Un quadro complesso, sì, ma coerente: conoscerne i meccanismi consente di prevenire le criticità, difendere i crediti legittimi e minimizzare l’impatto sanzionatorio attraverso gli strumenti corretti e i tempi giusti.
Nota di trasparenza: contenuto elaborato con il supporto di TEO, la nostra intelligenza artificiale, e la collaborazione dei nostri autori
(prezzi IVA esclusa)