29 ottobre 2025

Redditi 2025: come presentare, correggere e integrare senza inciampare nelle sanzioni

Dichiarazioni sotto la lente: termini, differenze chiave e strategie per minimizzare il rischio sanzionatorio nell’era del D.Lgs. 87/2024.

Speciale Dichiarazioni n. 53 - 2025
Autore: Redazione Fiscal Focus

Siamo a ridosso della stagione dichiarativa relativa ai modelli Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024. È dunque il momento per una carrellata puntuale sulle tipologie di dichiarazioni in funzione del momento di presentazione e sulla relativa disciplina sanzionatoria e procedurale. Resta ferma la cornice normativa: i termini di trasmissione dei dichiarativi — diversi per redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta — prevedono, per i modelli Redditi, l’invio entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
All’interno di questa cornice si distinguono: dichiarazioni tempestive, correttive nei termini, tardive, omesse e integrative (incluse le integrative “a favore” e le peculiari “a favore lunghe”). Per ciascuna, cambiano presupposti, adempimenti formali, possibilità di ravvedimento e quantificazione delle sanzioni.

Tabella riepilogativa — Scadenze-chiave e finestre temporali

AdempimentoScadenza/FinestraRiferimento temporale
Invio modelli Redditi 2025 (periodo 2024)31 ottobre 2025Termine legale di presentazione
Finestra “tardiva”Entro 90 giorni dalla scadenzaFino al 29 gennaio 2026
“Cuscinetto” tecnico di scarto5 giorni dallo scartoMantiene la tempestività
Termine decadenza accertamento31 dicembre del 5° anno successivoLimite per invio tardivo/omesso con effetti su sanzioni
IMU 2024 – dichiarazione29 giugno 2025Finestra tardiva fino al 29 settembre 2025

La dichiarazione tempestiva: l’ordinario che non fa rumore

La dichiarazione tempestiva è quella trasmessa entro il termine di legge. “Trasmissione” è la parola chiave: fa fede il momento in cui il file viene effettivamente ricevuto dal sistema. Nella prassi, tuttavia, la fisiologia informatica ammette scarti tecnici.

Qui interviene il noto cuscinetto di 5 giorni: se l’invio è stato effettuato ma il file è stato scartato, la ripetizione della trasmissione entro cinque giorni dallo scarto consente di salvare la tempestività, anche se si oltrepassa la scadenza originaria. In breve: entro quella finestra, la dichiarazione resta validamente presentata.

Tabella — Tempestiva: elementi operativi

AspettoDettaglio
PresuppostoInvio entro il termine di legge
Scarto tecnicoRi-inviare entro 5 giorni mantiene la tempestività
SanzioniNessuna (se tempestiva)
NoteRileva il momento di ricezione del file da parte del sistema

La correttiva nei termini: ripresentare entro il 31 ottobre senza sanzioni

Seconda categoria, residuale ma reale: chi ha già trasmesso una dichiarazione (magari le più semplici, inviate prima dell’estate) e oggi rileva un errore di natura meramente compilativa può ripresentarla entro i termini. In questo caso si parla di “correttiva nei termini”: non è un’integrativa, perché i termini per l’invio tempestivo non sono ancora decorsi.

Effetti:

  • Nessuna sanzione (nemmeno fissa).
  • Adempimento formale: va barrata l’apposita casella in frontespizio (“correttiva nei termini”). L’ultimo invio sostituisce i precedenti.

Se, con la ripresentazione, emerge anche una variazione dell’imposta dovuta (non più mero profilo compilativo), occorre adeguare i versamenti già scaduti (saldo 2024 e primo acconto 2025), facendo ricorso al ravvedimento operoso. Nessun limite all’utilizzo del ravvedimento in questa fattispecie.

Tabella — Corretta nei termini: check operativo

CampoCosa fare
FrontespizioBarrare “correttiva nei termini”
SanzioniZero
VersamentiSe cambiano le imposte → ravvedimento su saldo 2024 / 1° acconto 2025
EffettoL’ultima dichiarazione sostituisce la precedente

La tardiva: entro 90 giorni con sanzione fissa “ravvedibile”

La dichiarazione tardiva è la prima presentazione effettuata oltre la scadenza, ma entro 90 giorni dal termine legale. Per i Redditi 2025, con scadenza 31 ottobre 2025, il novantesimo giorno cade il 29 gennaio 2026. In tale intervallo, la tardiva è pienamente valida (non è un’omissione).

Una questione interpretativa — la portata dell’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 — è stata superata: l’istituto si applica a tutte le dichiarazioni (non solo Redditi e IRAP, ma anche IVA e 770).

Aspetti formali e sanzionatori:

  • Non esiste casella “tardiva” in frontespizio: non si indica in alcun modo.
  • Si applica la sanzione fissa minima da omissione: 250 euro.
  • Unica ipotesi ravvedibile dell’invio non tempestivo: l’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento a 1/10 del minimo (25 euro).

Versamenti: se dalla tardiva emerge maggiore imposta rispetto ai pagamenti già effettuati tra giugno e luglio (saldo 2024, primo acconto 2025), la differenza va versata; il ravvedimento sui versamenti è facoltativo ma utile per ridurre la sanzione, che dopo il 1° settembre 2024 è pari al 25% (D.Lgs. 87/2024).

Tabella — Tardiva: quadro di riferimento

VoceRegola/Finestra
Prima presentazioneSì, oltre termine ma entro 90 giorni
Periodo Redditi 2025Fino al 29/01/2026
FrontespizioNessuna casella “tardiva”
Sanzione fissa€ 250 (ravvedibile a € 25)
Versamenti carentiSanzione 25% post 1/9/2024, ravvedibile

L’omessa: quando i 90 giorni non bastano più

Scadono i 90 giorni? Se la dichiarazione non è stata presentata per la prima volta entro quella finestra, siamo nell’alveo patologico dell’omissione.

Conseguenze sostanziali (crediti):

  • Se la dichiarazione omessa era a credito da riportare, anche l’eventuale invio successivo non rimuove lo status di omissione: l’anno dopo, l’Agenzia tende a non considerare quel credito (automatismi) e invia avviso bonario. Per poter utilizzare tale eccedenza dell’anno precedente occorrerà quindi dimostrare, in sede procedimentale, la spettanza del credito – ad esempio dimostrando che le ritenute che lo hanno generato risultano dalle Certificazioni Uniche 
  • Non è “credito annullato”, ma “handicap probatorio”: sparisce la presunzione di veridicità e tocca al contribuente dimostrare compiutamente l’esistenza del credito (ritenute, detrazioni, deduzioni).

Quadro sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024):

  • Per omissioni dalla tornata Redditi 2024 in poi, la sanzione non è più in forchetta 120–240%, bensì fissata al minimo edittale: 120% delle imposte dovute, con minimo 150 euro.
  • Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa (per i redditi, 250–1.000 euro).
  • IVA e 770 seguono logiche analoghe (con adeguamenti delle misure fisse).

Riduzione al 75% se si presenta comunque (ma non è ravvedimento):

  • L’invio post 90 giorni è possibile fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di scadenza, purché prima dell’inizio di attività di controllo.
  • In tal caso, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute.

La linea di principio della Corte costituzionale:

  • La sanzione per omissione ha natura punitiva: si applica a prescindere dalla diligenza del contribuente. Se vi sono imposte dovute, l’120% opera anche se i versamenti sono stati comunque eseguiti.

Niente ravvedimento oltre 90 giorni:

  • La sola presentazione ravvedibile è la tardiva entro 90 giorni.
  • Il D.Lgs. 87/2024 ha scolpito il principio nell’art. 13, comma 2-ter D.Lgs. 472/1997: esclusa ogni riduzione per dichiarazioni con ritardo superiore a 90 giorni. Regola generale, applicabile anche ai tributi locali.

Implicazioni IMU (annualità 2024):

  • Le dichiarazioni IMU 2024 dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2025; la finestra di 90 giorni è arrivata al 29 settembre 2025. Oltre tale data, l’annualità 2024 è omessa ai fini IMU.
  • Viene così superata la vecchia prassi che ammetteva un ravvedimento oltre 90 giorni: oggi non più.

Omissione e omessi versamenti “insieme”:

  • Non regge più la tesi per cui, prima si ravvedono i versamenti e poi la sanzione da omissione “diventa fissa”: con l’omessa dichiarazione, non è ravvedibile neppure l’omesso versamento in quel senso.
  • Si può di fatto solo attendere l’irrogazione e valutare la definizione con riduzione a un terzo (sul modello dell’acquiescenza).

Tabella — Tardiva vs Omessa (confronto operativo)

ProfiloTardivaOmessa
Prima presentazioneSì, entro 90 giorniOltre 90 giorni (o assente)
ValiditàValida come tempestivaResta omessa anche se inviata dopo
Sanzione base€ 250 (ravvedibile a € 25)120% imposte (min. € 150); se zero imposte: € 250–1.000
RiduzioniRavvedimento ammessoNo ravvedimento; possibile 75% se invio entro decadenza e ante controlli
CreditiNessun “handicap probatorio”Onere probatorio sul contribuente
FrontespizioNessuna casella

L’integrativa: quando si rettifica dopo la scadenza

La dichiarazione integrativa interviene quando, dopo la scadenza, si modifica una dichiarazione già presentata. Non è una tardiva (perché non è un primo invio) e non è una correttiva (perché fuori termine).

Adempimento formale:

  •  In frontespizio va barrata la casella dedicata alla “dichiarazione integrativa”.

Incentivo sostanziale:

  • In generale, l’infedeltà dichiarativa (imposta inferiore al dovuto o maggior credito poi utilizzato rispetto a quello spettante) comporta una sanzione del 70% della sstessa differenza.
  • Se l’infedeltà emerge da integrativa presentata dal contribuente, la sanzione scende al 50% a prescindere dal ravvedimento.

     

imposta dichiarata 100.000; differenza accertata 20.000 → sanzione ordinaria 70% = 14.000. Con integrativa, 50% = 10.000.

Tabella — Integrativa: leve sanzionatorie

SituazioneSanzione
Infedeltà dichiarativa “ordinaria”70% della differenza dovuta/crediti
Infedeltà emersa da integrativa50% della differenza
Integrativa “formale” a favore (solo errori a favore)Nessuna sanzione per la presentazione
Integrativa “mista” (errori a favore e a sfavore, saldo a favore)Sanzione fissa ex art. 8, c.1, D.Lgs. 471/1997

L’integrativa “a favore”: tra esenzioni e sanzione fissa nei casi misti

Il tema classico: la dichiarazione integrativa a favore (maggior credito o minore imposta rispetto all’originario) è sanzionata?

  • Orientamento storico: no se l’errore è solo a favore (già nel 2002; confermato a inizio gennaio 2018).
  • Precisazione 2020: se l’integrativa presenta errori sia a favore sia a sfavore ma il saldo resta a favore, si ricade nell’irregolarità dichiarativa con sanzione fissa ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020).

Nella prassi, per prudenza, molti professionisti versano comunque la sanzione fissa anche nelle integrative a favore, per evitare successive contestazioni.

 L’integrativa “a favore lunga”: utilizzo del credito, quadri da compilare, eccezioni per errori contabili

Il cuore operativo: se l’integrativa a favore è presentata dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, scatta una limitazione temporale all’utilizzo del maggior credito.

Regola temporale:

  • Presento dopo il 31 ottobre 2025 (per Redditi 2024, periodo 2023)? Potrò compensare il maggior credito solo con debiti sorti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
  • Se invio tra 1° novembre e 31 dicembre 2025, utilizzo dal 1° gennaio 2026.
  • Se invio nel 2026, devo aspettare il 1° gennaio 2027: i tempi si allungano molto.

Adempimenti dichiarativi:

  • Il maggior credito “lungo” va esposto nel quadro DI (per IRAP: sezione 16 del quadro IS; per IVA: quadro VN), indicando natura, periodo d’imposta e importo.
  • Presente la colonna “errori contabili”: se il credito deriva da errata imputazione temporale (competenza di ricavi/costi), la limitazione temporale all’utilizzo non si applica.
  • Anche in caso di errore contabile, resta l’obbligo di esposizione nel quadro DI, indicando la quota di credito riferibile a tale errore, così che i controlli automatici riconoscano la legittimità dell’uso anticipato.

Uso anticipato del credito (non contabile):

  • Se, per errore, il credito “lungo” è stato usato prima del dies a quo (e non si tratta di errore contabile), l’Agenzia contesterà l’indebito utilizzo e recupererà il credito con sanzione; in alternativa, è possibile riversare spontaneamente.
  • Trattandosi di credito non spettante (non “inesistente”), la sanzione — dopo il D.Lgs. 87/2024 — è al 25%, con obbligo di riversamento dell’importo utilizzato.
  • Una volta riversato, il credito torna nella disponibilità; se si tratta di “lunga”, l’utilizzo dovrà comunque rispettare il corretto dies a quo.
  • Il principio — già chiarito in passato (si ricorda la risoluzione 452/E/2008, all’epoca con sanzione al 30%) — conferma la possibilità di ravvedere l’indebito utilizzo di credito non spettante.

Tabella — Integrativa “a favore lunga”: calendario d’uso del credito

Quando presento l’integrativa a favore

Da quando posso usare il credito

Dove lo indico

Eccezione (errori contabili)

Entro il 31/10/2025

Subito (nessuna limitazione “lunga”)

Quadro DI (IRAP: sez. 16 quadro IS; IVA: VN)

01/11/2025–31/12/2025

Dal 01/01/2026

Quadro DI con dettaglio

Limitazione non applicata se flag “errori contabili” e requisiti rispettati

Anno 2026

Dal 01/01/2027

Quadro DI con dettaglio

Come sopra

Uso anticipato non consentito

Riversamento + sanzione 25% (credito non spettante)

Dopo riversamento, credito nuovamente utilizzabile nei tempi corretti

Conclusione

La tipologia e il timing della dichiarazione orientano sanzioni, adempimenti e strategie correttive. La tempestiva tutela; la correttiva nei termini mette in sicurezza gli errori senza costi sanzionatori (salvo adeguare i versamenti via ravvedimento). La tardiva è l’unico invio oltre scadenza ravvedibile (sanzione da 250 a 25 euro), con regole precise sui versamenti (25% post 1/9/2024).

L’omessa — oltre i 90 giorni — resta tale anche se trasmessa successivamente, con effetti sostanziali (sui crediti) e sanzioni al 120% (minimo 150 euro), salvo riduzione al 75% se si presenta entro decadenza e ante controlli; ravvedimento escluso oltre i 90 giorni (regola generale, oggi esplicitamente anche per IMU).

Le integrative incentivano l’emersione spontanea dell’infedeltà (sanzione dal 70% al 50%), mentre le integrative a favore richiedono attenzione: esenzione in caso di errori solo a favore, sanzione fissa nei casi misti. La variante “a favore lunga” impone una disciplina d’uso del credito (dies a quo dal 1° gennaio dell’anno successivo all’invio), con eccezione solo per gli errori contabili debitamente indicati nei quadri DI/VN.

Un quadro complesso, sì, ma coerente: conoscerne i meccanismi consente di prevenire le criticità, difendere i crediti legittimi e minimizzare l’impatto sanzionatorio attraverso gli strumenti corretti e i tempi giusti.

Nota di trasparenza: contenuto elaborato con il supporto di TEO, la nostra intelligenza artificiale, e la collaborazione dei nostri autori

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