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Nell’ultimo Tax Focus—svolto di recente—il dibattito si è aperto con una considerazione di respiro più ampio: se oggi è già possibile versare contributi utilizzando crediti fiscali, domani—chissà—potrebbe essere persino consentito “fare la spesa” con i crediti. Una suggestione che fotografa bene l’evoluzione del rapporto Fisco-contribuente. Ma il cuore dell’approfondimento riguarda un cambiamento già concreto: la riforma del sistema sanzionatorio e, in particolare, la possibilità di far operare insieme ravvedimento operoso e cumulo giuridico.
Secondo l’analisi proposta, questa novità—introdotta dal decreto di riforma dello scorso anno e operativa dal 2024 (violazioni commesse a partire dal 1° settembre di tale anno) —rappresenta una svolta pratica per chi assiste i contribuenti. In passato, la combinazione dei due istituti era preclusa: il cumulo giuridico poteva essere applicato solo dall’ufficio al momento dell’irrogazione delle sanzioni. Oggi, invece, il professionista può costruire ex ante un percorso unitario di regolarizzazione, innestando le riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) su una sanzione “unificata” determinata in cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997). Il risultato? Nella maggior parte dei casi, un carico sanzionatorio complessivo più basso rispetto al passato, con indubbio vantaggio per gli operatori economici/contribuenti.
La possibilità di cui si parla si fonda su due pilastri:
| Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) | consente la riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione. |
|---|---|
| Cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs. 472/1997) | nei casi previsti dalla legge – violazioni che, pur prese singolarmente, infrangono diverse disposizioni oppure violazioni multiple che pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione dell’imposta – la sanzione non è data dalla sommatoria della diverse violazione, ma è unica e si commisura a quella prevista per la violazione più grave (detta “violazione base”), incrementata da specifiche maggiorazioni. |
Il cumulo non può mai essere applicato con riguardo agli errori dei versamenti (omissioni o ritardi), quindi in quel caso la situazione è invariata rispetto alla riforma.
La riforma ha aperto la strada all’applicazione contestuale dei due istituti di cui sopra: prima si costruisce la sanzione unica “in cumulo” (a partire dalla violazione più grave), poi su quell’importo si applicano le riduzioni da ravvedimento. Con un cambio di sequenza che produce effetti economici tangibili.
La logica operativa, ricostruita durante l’incontro e negli articoli di approfondimento, procede per passaggi:
| 1 | Individuazione della violazione più grave tra quelle contestabili/da regolarizzare. È la base su cui si innesterà tutto il resto. |
|---|---|
| 2 |
Applicazione delle maggiorazioni previste in cumulo giuridico, che—nella sostanza—sono tre:
|
| 3 | Riduzioni da ravvedimento operoso sulla sanzione unitaria così determinata: è qui che il combinato disposto “cumulo + ravvedimento” dispiega l’effetto più favorevole, in quanto si supera la logica – precedente alla riforma delle sanzioni – tale per cui la regolarizzazione spontanea doveva riguardare ogni singola irregolarità commessa. |
In presenza di irregolarità commesse in diverse annualità, la riduzione da ravvedimento è quella riferita alla violazione più “vecchia”.
Come visto, nel regime previgente solamente l’ufficio amministrativo poteva applicare il cumulo, mentre il contribuente era obbligato a “spezzettare” il ravvedimento su ciascuna violazione, sommando quindi tante sanzioni ridotte quante erano le irregolarità. Oggi, l’unico ravvedimento su un’unica sanzione (la più grave), corretta per poche e mirate maggiorazioni, porta spesso a un esito migliorativo. Meno passaggi, meno cumulo aritmetico di sanzioni, e—frequentemente—un totale di sanzioni più basso.
Si immagini un contribuente con più irregolarità riferite al medesimo contesto operativo. L’operatore:
In questo assetto, un’omessa fatturazione che incide tanto sulle imposte dirette quanto sull’IVA comporta—oltre alla maggiorazione base sulla violazione “più grave”—l’incremento di un quinto. Se le stesse condotte si ripetono su più anni, interviene poi anche la maggiorazione di un mezzo. La sanzione così “architettata” è poi oggetto di riduzione da ravvedimento. L’effetto combinato risulta spesso meno oneroso della somma di tanti ravvedimenti “uno per violazione”.
Non si tratta di finanza agevolata né di uno strumento di credito; e tuttavia la possibilità di ridurre il carico sanzionatorio in modo strutturato configura una leva di consulenza a valore aggiunto. Cambia anche il ruolo del professionista: non più controllore passivo dell’operato dell’ufficio (che in passato era l’unico a poter applicare il cumulo), bensì protagonista della strategia di regolarizzazione, fin dalla fase di autoliquidazione delle sanzioni.
Sul piano operativo, ciò richiede:
La riforma ha semplificato la vita a contribuenti e consulenti, ma soprattutto ha razionalizzato la risposta sanzionatoria quando le irregolarità sono multiple. Il nuovo coordinamento tra cumulo giuridico e ravvedimento operoso consente di perseguire l’obiettivo—legittimo e apprezzabile—di chiudere le pendenze con un sacrificio proporzionato e, spesso, inferiore al passato.
Il tema sarà oggetto di un ulteriore approfondimento nella prossima puntata del Master di ottobre, dove si entrerà anche nel merito degli esempi numerici di calcolo e dei casi di confine (pluralità di violazioni solo formali, effetti su tributi locali, interazioni con eventuali definizioni agevolate). Per gli operatori, è un’occasione per aggiornare i propri protocolli interni e offrire ai clienti una consulenza realmente orientata al risparmio sanzionatorio—nel rispetto delle regole e con un metodo trasparente.
Situazione: un’impresa non emette una fattura.
Violazioni: IVA + imposte dirette.
Cumulo: base = violazione più grave → +1/4 per violazione di disposizioni diverse → +1/5 per pluralità di tributi.
Ravvedimento: riduzioni ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Esito: un’unica sanzione ridotta, più conveniente rispetto al passato.
| Scenario | Prima della riforma | Dopo la riforma |
| Violazione | Due ravvedimenti separati | Unica sanzione con +1/4 e +1/5 |
|---|---|---|
| Ravvedimento | Su ogni sanzione singola | Su sanzione unitaria |
| Esito finale | Maggior esborso | Risparmio e semplificazione |
Situazione: errori analoghi in dichiarazione dei redditi per tre anni.
Violazioni: plurime annualità.
Cumulo: base = violazione più grave → +1/4 per violazione di disposizioni diverse → +1/5 per pluralità di tributi → +1/2 per pluriennalità.
Ravvedimento: riduzione proporzionata ai tempi.
Esito: sanzione unica, inferiore alla somma di tre ravvedimenti.
| Scenario | Prima della riforma | Dopo la riforma |
| Gestione | Ravvedimenti distinti | Un ravvedimento unitario |
|---|---|---|
| Maggiorazioni | Nessuna compensazione | Unica sanzione con +1/4 e +1/5+1/2 per annualità multiple |
| Esito | Costo elevato | Risparmio tangibile |
Situazione: un errore informatico genera omessa registrazione contabile + errata liquidazione IVA.
Cumulo: violazione più grave + maggiorazione 1/4.
Ravvedimento: applicazione riduzioni ordinarie.
Esito: sanzione compressa rispetto al cumulo aritmetico.
Situazione: omessa trasmissione di dati di corrispettivi + irregolare versamento IVA.
Cumulo: le irregolarità degli adempimenti e quelle dichiarative vanno in cumulo (se la mancata trasmissione dei dati porta a non dichiarare tale importo), mentre la violazione sul versamento è autonoma.
Ravvedimento: riduzioni sulla sanzione unica e correzione autonoma per la parte di errore sul versamento.
Esito: carico complessivo alleggerito.
Situazione: mancata effettuazione pagamenti di IRPEF e IVA per un determinato anno
Cumulo: non ammesso.
Ravvedimento: sulle singole violazioni.
Esito: invariato rispetto al passato.
Nota di trasparenza: contenuto elaborato con il supporto di TEO, la nostra intelligenza artificiale, e la collaborazione dei nostri autori
(prezzi IVA esclusa)