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Non deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive e se l’ha pagata ha diritto al rimborso, l’avvocato che per l’esercizio della professione si avvale dell’ufficio di terzi. E’ questo l’importante approdo raggiunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5396, pubblicata il 4 aprile 2012.
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