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La Corte di Cassazione (Sez. 6-5), con la breve Ordinanza n. 223/2019, ha affermato che, in tema di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvale, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia esclusivamente frutto della professionalità del singolo.
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