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In tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2,
comma 1, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di fornitura. È il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, con la sentenza 12 aprile 2013, n. 8962.
(prezzi IVA esclusa)